IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto ministeriale 23  ottobre  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre
1987, con il quale si e' previsto che la produzione,  ai  fini  della
commercializzazione  sul mercato nazionale ed estero del materiale di
moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da  frutto  nonche'
delle   specie   erbacee  a  moltiplicazione  agamica,  possa  essere
sottoposta a  certificazione  volontaria  per  l'acquisizione  di  un
attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria;
  Visto  il  regolamento  istitutivo  del  Servizio di certificazione
volontaria  del   materiale   di   propagazione   vegetale   (decreto
ministeriale  2  luglio  1991,  n.  289,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);
  Visti  in  particolare  gli  articoli  2  e  3  del  sopra   citato
regolamento ministeriale;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  emanare  le  norme  tecniche  per  la
produzione di materiale di propagazione  vegetale  certificato  delle
Prunoidee e dei relativi portainnesti;
  A  termini  degli  articoli  2  e  3 del regolamento ministeriale 2
luglio 1991, n. 289;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie
di fruttiferi di seguito elencate nonche'  ai  relativi  portainnesti
anche se di specie diversa o ibridi:
   Albicocco (Prunus armeniaca L.)
   Ciliegio (Prunus avium L. e Prunus cerasus)
   Mandorlo (Prunus amygdalus Batsch.)
   Pesco (Prunus persica L. Batsch.)
   Susino  (Prunus  domestica  L., Prunus salicina, Prunus triflora e
loro ibridi).
  2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale  2  luglio
1991,  n.  289,  recante  il  regolamento  istitutivo del Servizio di
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale,  e'
di seguito denominato "decreto ministeriale".