IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il  regolamento  CEE  n.  2092/91  del  24  giugno  1991  del
Consiglio  relativo  al  metodo  di  produzione biologico di prodotti
agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui  prodotti  agricoli  e
sulle  derrate  alimentari successivamente modificato dal regolamento
CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;
  Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338,  relativo
all'applicazione  delle  disposizioni  del regolamento CEE n. 2092/91
del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia  di  produzione  agricola
con metodo biologico;
  Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno
1992  che  modifica  gli  allegati  I  e  III  del  sopra  richiamato
regolamento CEE n. 2092/91;
  Vista   la   domanda   dell'organismo   di   controllo   denominato
"Bioagricoop"  S.c.r.l.,  via  Berretta  Rossa,  61/5  40133 Bologna,
presentata in data 14 ottobre 1992;
  Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli  organismi
pubblici  e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica
convocati il  30  ottobre  1992,  per  l'esame  dei  requisiti  degli
organismi associativi di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   associativo  di  controllo  denominato  "Bioagricoop"
S.c.r.l. e' autorizzato all'esercizio dell'attivita' di controllo sul
metodo di produzione  biologico  di  prodotti  agricoli,  nonche'  al
rilascio  delle  etichette  per  la  commercializzazione dei prodotti
agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori  che  ne  abbiano
fatto regolare richiesta.