IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2092/91  del  24  giugno  1991 del
Consiglio relativo al metodo  di  produzione  biologico  di  prodotti
agricoli  ed  all'indicazione  di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari successivamente modificato  dal  regolamento
CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;
  Visto  il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo
all'applicazione delle disposizioni del regolamento  CEE  n.  2092/91
del  Consiglio  del  24 giugno 1991 in materia di produzione agricola
con metodo biologico;
  Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno
1992  che  modifica  gli  allegati  I  e  III  del  sopra  richiamato
regolamento CEE n. 2092/91;
  Vista   la   domanda   dell'organismo   di   controllo   denominato
"Associazione italiana per l'agricoltura biologica"  (A.I.A.B.),  via
Ponte  Muratori,  6  -  41058 Vignola (Modena), presentata in data 20
settembre 1992;
  Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli  organismi
pubblici  e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica
convocati il  30  ottobre  1992,  per  l'esame  dei  requisiti  degli
organismi associativi di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   associativo  di  controllo  denominato  "Associazione
italiana per l'agricoltura biologica"  e'  autorizzato  all'esercizio
dell'attivita'  di  controllo  sul  metodo di produzione biologico di
prodotti  agricoli,  nonche'  al  rilascio  delle  etichette  per  la
commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari,
agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.