IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura;
  Vista la  legge  10  luglio  1991,  n.  201,  che  ha  disposto  il
differimento  delle  disposizioni  di  cui  alla  predetta  legge  n.
752/1986;
  Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i  provvedimenti
finanziari  per  le  regioni  a  statuto  ordinario, e il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  concernente  il
trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;
  Vista  la  propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale e'
stato determinato, ai sensi del primo  comma  dell'articolo  3  della
citata  legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale,
connesso all'attuazione delle politiche comunitarie;
  Vista la propria delibera in data 12 agosto 1992 con  la  quale  e'
stato   definito   il   programma   degli  interventi  finanziari  da
effettuarsi nel settore agricolo, nel corso del 1992 con il  concorso
comunitario  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2, della legge 16 aprile
1987, n. 183;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052   in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei  fondi
strutturali, al rafforzamento della loro efficacia  e  all'attuazione
di  un  migliore  coordinamento  anche  con  gli strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Vista la nota n. 181524 in data 29 ottobre 1992  con  la  quale  il
Ministero  del  tesoro  ha  comunicato  la  sussistenza  di ulteriori
disponibilita' finanziarie per l'esercizio 1992 derivati da  rimborsi
disposti dal FEOGA, sezione orientamento;
  Vista  la nota n. 16476/12802 in data 25 novembre 1992 con la quale
il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  ha  trasmesso  la
proposta  di  riparto  di  tali  disponibilita'  quantificate in lire
136,255 miliardi per il  finanziamento  dei  regolamenti  CEE  numeri
2328/91, 2157/92 e 2158/92;
  Considerato  che  le  regioni  e  province  autonome possono per la
predisposizione dei propri documenti di  bilancio  fare  riferimento,
per  le  esigenze  finanziarie  non  assicurate da risorse proprie da
somministrazioni pregresse  o  da  leggi  di  settore,  al  Fondo  di
rotazione   di  cui  all'art.  5  della  citata  legge  n.  183/1987,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
  Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
3  della  citata  legge  n.  183  possono  essere  finanziati,  dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  ed  i  collegati  volumi  finanziari
derivanti  dalle  ulteriori  disponibilita'  di  cui alle premesse da
destinare al settore "Agricoltura" per l'anno 1992, sono specificati,
con riferimento  ai  regolamenti  comunitari  vigenti,  nell'apposito
allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
  2.  Le  competenti  autorita'  provvedono  al  finanziamento  degli
interventi previsti nella presente delibera;  eventuali  esigenze  di
diversa  collocazione delle risorse, nell'ambito dell'allegato di cui
al  punto  1,  potranno  essere  concordate  tra  le  amministrazioni
responsabili  ed  il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, il
quale ne dara' comunicazione  al  CIPE  ed  al  Fondo  di  rotazione,
qualora  non  si tratti di interventi rientranti nella competenza del
Fondo stesso. Dette  variazioni  sono  consentite  nei  limiti  degli
importi complessivamente attribuiti a ciascun soggetto responsabile.
  3. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati
sulla  base  di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e,
per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle  foreste.  Tali
richieste  devono  essere  corredate  da idonea documentazione da cui
risulti che le stesse afferiscono a  provvedimenti  d'impegno  per  i
quali e' individuato il beneficiario finale.
  4.  Il  Fondo  di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate
dalla Comunita' europea, con  esclusione,  quindi,  sia  degli  aiuti
consentiti,  ma  non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti
ammessi al cofinanziamento comunitario.
  5. Le regioni e province autonome inviano  al  Fondo  di  rotazione
copia  della  rendicontazione  predisposta  per  la  CEE in base alla
specifica normativa comunitaria.
  6. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della  delibera
CIPE  del  2  maggio  1989  concernente il riparto degli stanziamenti
relativi alla legge n. 752/1986.
  7. Il Fondo  di  rotazione,  in  relazione  ai  pagamenti  disposti
direttamente  in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari
controlli, avvalendosi  delle  strutture  della  Ragioneria  generale
dello   Stato,   anche   in   collaborazione   con  l'amministrazione
interessata.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO