IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1992 con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992; Vista la nota n. 4684/92 del 17 ottobre 1992 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato la decisione del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1992 di differire ai giorni 28 e 29 novembre 1993 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, tenuto conto dell'imminente approvazione da parte del Parlamento della legge delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego; Decreta: Art. 1. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, gia' indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, sono rinviate al 28 e 29 novembre 1993.