IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e'
stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del
personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 9 luglio 1992 con il quale le
elezioni  dei  rappresentanti  del   personale   nel   consiglio   di
amministrazione  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  sono state
indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992;
  Vista la nota n. 4684/92 del  17  ottobre  1992  con  la  quale  la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, ha comunicato la decisione del Consiglio  dei  Ministri  in
data  15 ottobre 1992 di differire ai giorni 28 e 29 novembre 1993 lo
svolgimento delle  elezioni  dei  rappresentanti  del  personale  nei
consigli di amministrazione, tenuto conto dell'imminente approvazione
da  parte  del  Parlamento  della legge delega per la revisione della
disciplina del pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le elezioni per la nomina  dei  rappresentanti  del  personale  nel
consiglio  di  amministrazione  del  Ministero di grazia e giustizia,
gia' indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, sono rinviate al  28
e 29 novembre 1993.