IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Viste le norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti semestrali e dei conguagli, nonche' l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha stabilito il limite degli aumenti di perequazione automatica per l'anno 1992; Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha sospeso, fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, determinando altresi' la misura degli aumenti da corrispondere nell'anno 1993; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1991) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1992; Considerata la necessita' di indicare le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1 giugno e dal 1 dicembre 1993, nonche' le modalita' di attribuzione degli aumenti sull'indennita' integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennita' medesima; Decreta: Art. 1. Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1993 sono determinate in misura pari a + 1,8 dal 1 giugno e + 1,7 dal 1 dicembre.