IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1992, favorevole alla riduzione del numero dei posti nella scuola di specializzazione in odontostomatologia da quindici a otto per anno; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il terzo comma dell'art. 448 relativo al numero degli iscrivibili nella scuola di specializzazione in odontostomatologia e' sostituito dal seguente: In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 1 dicembre 1992 Il rettore