Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Si.To.Co., con sede in Roma, unita' di Orbetello (Grosseto)
e  ufficio  di  Roma, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 6 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Allestimenti Signani gia' Fratelli Signani S.p.a., con sede
in La Spezia  e  unita'  di  Aulla,  frazione  Albiano  Magra  (Massa
Carrara), per il periodo dal 1› marzo 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2 marzo 1992 con decorrenza 1›
marzo 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Texpro due, con sede in Bergamo e unita' di Pistoia, per il
periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano e uffici
di Milano e Villanuova sul Clisi (Brescia),  per  il  periodo  dal  4
novembre 1991 al 3 maggio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 4
novembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
26 giugno 1992, n. 12239/1;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 4 novembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano e uffici
di  Milano  e  Villanuova  sul  Clisi (Brescia), per il periodo dal 4
maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
6 ottobre 1992, n. 12356/1;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 14 ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s.  Eurofil,  con sede in Pieve di Cento (Bologna) e unita' di
Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 14  aprile  1992  al  13
ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 maggio 1992 con decorrenza 14
aprile 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  29  luglio  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Gallino gomma dal 25 ottobre 1991  Saiag  divisione  Cobra,
con  sede in Cirie' (Torino) e unita' di Cavaglia' (Vercelli), per il
periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con  decorrenza  27
luglio 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 4 novembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ceramiche Marazzi, con sede in Bologna e unita' di Sassuolo
e  Fiorano  (Modena),  per il periodo dal 5 maggio 1992 al 4 novembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 5 maggio  1992  con  decorrenza  5
maggio 1992;
     6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dall'8  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ormac,  con  sede  in  Villaricca  (Napoli)  e  unita'  di
Villaricca  (Napoli),  per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992  con  decorrenza  8
luglio 1992;
     7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Simmel  difesa  (Gruppo  Fiat),  con  sede in Castelfranco
Veneto (Treviso), unita' di Castelfranco Veneto e Castagnole  sul  P.
(Treviso), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 agosto 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 27 gennaio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Chimica del Friuli, con sede in Torviscosa (Udine) e unita'
di Torviscosa (Udine), per il  periodo  dal  27  luglio  1992  al  24
gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 27
luglio 1992;
     9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Campagnolo,  con  sede  in  Vicenza  e unita' di Vicenza e
Arcugnano (Vicenza), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8  giugno
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1992 con decorrenza 9
dicembre 1991.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
22 settembre 1992, n. 12308/13;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 9 dicembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Campagnolo, con sede in  Vicenza  e  unita'  di  Vicenza  e
Arcugnano  (Vicenza), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992  con  decorrenza  9
giugno 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 21 ottobre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Procond  elettronica,  con  sede  in Longarone (Belluno) e
unita' di Longarone (Belluno), per il periodo dal 20 aprile  1992  al
19 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 20
aprile 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Main  Group, con sede in Padova e unita' di Padova, per il
periodo dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992  con  decorrenza  7
agosto 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  ABB  Kent  Taylor,  con  sede in Milano, e unita' di Lenno
(Como), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1992 con decorrenza  7
agosto 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  2  dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Breda meccanica bresciana, con sede in Brescia e unita'  di
Brescia, per il periodo dal 1› giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1›
giugno 1992;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 7 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sanson,  con  sede  in  Masone (Genova) e unita' di Masone
(Genova), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 1› agosto 1992  con  decorrenza  6
luglio 1992;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 9 dicembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Interfila,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Limbiate
(Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992  con  decorrenza  9
giugno 1992;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 19 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  A.L.A.  - Approvvigionamento latte alimentare, con sede in
Fossalta di Portogruaro (Venezia),  unita'  di  Casalacchio  di  Reno
(Bologna)  e ufficio di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 19
agosto 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992  con  decorrenza
19 agosto 1992.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Olimpic, con sede in Palazzolo Milanese (Milano) e unita' di
Palazzolo  Milanese (Milano), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 15
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con  decorrenza  15
giugno 1992;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Magnolia,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Rescaldina
(Milano), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 10
agosto 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
  ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Metal Metron, con sede in Milano e unita' di Savona, per  il
periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25
maggio 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Carpi officine meccaniche, con sede  in  Roma  e  unita'  di
Poviglio  (Reggio  Emilia),  per  il  periodo dall'8 agosto 1992 al 7
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Contributo addizionale: no - In concordato preventivo dal 23 marzo
1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Termomeccanica italiana, con sede in La Spezia e  unita'  di
La Spezia, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 12 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
10 agosto 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 6 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Tricom,  con sede in Tezze Sul Brenta (Vicenza) e unita' di
Tezze Sul Brenta (Vicenza), per il periodo dal 6  luglio  1992  al  5
gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 agosto 1992 con decorrenza 6
luglio 1992;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fillattice div O.M.M., con sede in Monza (Milano) e  unita'
di  Monza  (Milano),  per  il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 3 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Landini, con sede in Bologna, ora Fabbrico (Reggio Emilia)
e unita' di Fabbrico (Reggio Emilia), per il  periodo  dal  3  agosto
1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Officine  fonderie Patrone, con sede in La Spezia e unita'
di La Spezia, per il periodo dal 23  settembre  1992  al  5  febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Italiana  Lini,  con  sede  in  Biella-Cossila S. Giovanni
(Vercelli) e unita' di Biella-Cossila S. Giovanni (Vercelli), per  il
periodo dal 21 settembre 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre 1992  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Elettrolampart,  con  sede  in  Varallo Sesia (Vercelli) e
unita' di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dall'8 agosto 1992
al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli, e  unita'  di  Teverola
(Caserta), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 marzo 1992 con decorrenza 24
febbraio 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Atro,  con  sede  in Milano, unita' di Biassono (Milano) e
Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 27 maggio 1992 al 1›
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 3 giugno  1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Vittoria,  con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e unita' di
Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 28  ottobre  1991  al  27
aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 28
ottobre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
26 giugno 1992, n. 12239/29;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 28 ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Vittoria, con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e  unita'  di
Terno  d'Isola  (Bergamo),  per  il  periodo dal 28 aprile 1992 al 27
ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con  decorrenza  28
aprile 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
27 luglio 1992, n. 12253/7;
    16)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre  1992  con  effetto  dal  13  gennaio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. F.lli Menozzi, con sede  in  Guastalla  (Reggio  Emilia)  e
unita'  di  Cadelbosco  Sotto  (Reggio Emilia), per il periodo dal 13
luglio 1992 al 19 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992  con  decorrenza  13
luglio 1992.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Ilvaform gia' Brollosud, con sede in Salerno e
   stabilimento di Salerno:
periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.
  2) S.p.a. Ilvaform gia' Brollosud, con sede in Salerno e
   stabilimento di Salerno:
periodo: dal 25 settembre 1991 al 30 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.
  3) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede in
   Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 10068/10 del 26 settembre 1988.
  4) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede in
   Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano):
periodo: dal 1› marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 23 marzo
   1988.
  Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 10068/11 del 26 settembre 1988.
  5) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede in
   Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano):
periodo: dal 1› maggio 1988 al 1› novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 11116/3 del 14 maggio 1990.
  6) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine mecceccaniche Cigardi, con sede in
   Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano):
periodo: dal 2 novembre 1988 al 28 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 11116/4 del 14 maggio 1990.
  7) S.p.a. Wood Working, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e
   stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.
  8) S.p.a. Wood Working, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e
   stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dal 10 marzo 1991 al 9 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.
  9) S.p.a. Wood Working, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e
   stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dal 10 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.
10) S.r.l. Pastificio Antonio Pallante, con sede in Capodrise
   (Caserta) e stabilimento di Capodrise (Caserta):
periodo: dal 20 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 1› luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.
11) S.r.l. Galotti, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole
   (Forli')  e  stabilimento  di  Castrocaro  Terme  - Terra del Sole
   (Forli'):
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1› gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
  Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 11975/20 del 20 febbraio 1992.
12) S.r.l. Galotti, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole
   (Forli')  e  stabilimento  di  Castrocaro  Terme  - Terra del Sole
   (Forli'):
periodo: dal 30 giugno 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1› gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
  Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 11975/21 del 20 febbraio 1992.
13) S.a.s. Calzaturificio Valentino Giuseppe di Giuseppe Valentino &
   C., con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 22 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 aprile
   1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
14) S.a.s. Calzaturificio Valentino Giuseppe di Giuseppe Valentino &
   C., con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 aprile
   1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
 15) S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese, con sede in Telese
   (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):
periodo: dal 29 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.
16) S.r.l. New Style, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:
periodo: dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24
   ottobre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
17) S.r.l. Sira, con sede in Maron di Brugnera (Pordenone) e
   stabilimento di Maron di Brugnera (Pordenone):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 ottobre
   1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12055/8 del 3 aprile 1992.
18) S.r.l. Calzaturificio Po.Lo., con sede in S. Michele di Serino
   (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):
periodo: dal 31 luglio 1989 al 29 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.
19) S.p.a. Tecnomet Pescara, con sede in Citta' S. Angelo (Pescara) e
   stabilimenti di Pescara e Citta' S. Angelo (Pescara):
periodo: dal 27 gennaio 1992 al 30 giugno 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1› febbraio 1991;
pagamento diretto: si.
20) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento
  di Ragusa:
periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
21) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento
  di Ragusa:
periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
22) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento
  di Ragusa:
periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
23) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento
  di Ragusa:
periodo: dal 7 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
 24) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e
   stabilimento
  di Ragusa:
periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
25) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento
  di Ragusa:
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
26) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento
  di Ragusa:
periodo: dall'8 luglio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio
   1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
27) S.p.a. Whitehead, con sede in Livorno e stabilimenti di La Spezia
  e Livorno:
periodo: dal 6 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.
28) S.n.c. Dubil di U. Baglietti e M. Gualandi, con sede in Ferrara
  e stabilimento di Ferrara:
periodo: dal 19 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 aprile
   1991 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 19 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
29) S.n.c. Dubil di U. Baglietti e M. Gualandi, con sede in Ferrara e
   stabilimento di Ferrara:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 aprile
   1991 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 19 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Tessilbrenta,  con  sede  in  Ponte  Arche,  frazione Cares
(Trento), unita' di Ponte Arche (Trento) e S.  Martino  Buon  Albergo
(Verona), per il periodo dal 5 agosto 1991 al 4 febbraio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 agosto 1991 con decorrenza 5
agosto 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  5  agosto  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Tessilbrenta,  con  sede  in  Ponte  Arche,  frazione Cares
(Trento), unita' di Ponte Arche (Trento) e S.  Martino  Buon  Albergo
(Verona), per il periodo dal 5 febbraio 1992 al 4 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1991 con decorrenza
5 febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Societa' italiana per il magnesio e leghe di  magnesio,  con
sede  in Bolzano e unita' di Bolzano, per il periodo dal 2 marzo 1992
al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 marzo  1992  con  decorrenza  2
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  2  marzo  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Societa' italiana per il magnesio e leghe di  magnesio,  con
sede
in  Bolzano  e unita' di Bolzano, per il periodo dal 2 settembre 1992
al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992  con  decorrenza  2
settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c.r.l. Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena e  unita'
di Modena, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c.r.l. Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena e  unita'
di Modena, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Oto Melara, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per
il periodo dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Oto Melara, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per
il periodo dal 2 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Industria Eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio
Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per  il  periodo  dal  9
marzo 1992 all'8 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 aprile 1992 con decorrenza 9
marzo 1992.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Michelin  italiana,  con sede in Torino e unita' di Trento,
per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo  1992  con  decorrenza  3
febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e  unita'  di  Trento,
per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  I.A.O.  Industrie  riunite, con sede in Beinasco (Torino) e
unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1992 con decorrenza
16 marzo 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Fata European Group, con sede in Pianezza  (Torino),  unita'
di  Parma,  Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 7
febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Fata  Sud,  con  sede  in San Marco Evangelista (Caserta) e
unita' di San Marco Evangelista  (Caserta),  per  il  periodo  dal  7
febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1992 con decorrenza 7
febbraio 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Bull Hn Information  Sistems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e  unita'  nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6
febbraio 1993;
   Istanza aziendale presentata il 6 agosto  1992  con  decorrenza  7
agosto 1992;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Prolafer,  con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita'
di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al
6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento del predetto trattamento;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 7 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Prolafer, con sede in Trino Vercellese (Vercelli)  e  unita'
di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  19  agosto  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Textilsusa,  con  sede  in  Verona  e  unita'  di  Collegno
(Torino), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 19 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza
17 agosto 1992;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Pavan Walter & C., con sede in Gallarate (Milano)  e  unita'
di  Veruno (Novara), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 15 giugno
1992.
   Istanza  aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 16
dicembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Pavan  Walter & C., con sede in Gallarate (Milano) e unita'
di Veruno (Novara), per il periodo dal 16 giugno 1992 al 15  dicembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 16
giugno 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a. Indel, con sede in Bolzano e unita' di Domodossola (Novara),
per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 30
dicembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Indel, con sede in Bolzano e unita' di Domodossola (Novara),
per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 30
giugno 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino)  e  unita'  di  Rivoli
(Torino), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 6
aprile 1992;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. I.B.S., con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino)  e
unita'  di  Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal
1› giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 1›
giugno 1992.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco (Como)
e unita' di Lecco (Como), per il periodo dal 2 dicembre  1991  al  1›
giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 2
dicembre 1991;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco (Como)
e unita' di Lecco (Como), per il periodo dal  2  giugno  1992  al  30
novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1992 con decorrenza 2
giugno 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di  Busto  Garolfo  (Milano)  e
unita'  di  Olcella  di  Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7
febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 2  marzo  1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Rimoldi,  con  sede  in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e
unita' di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per  il  periodo  dal  7
agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 agosto 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  6  aprile  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio  (Varese),  unita'  di
Busto  Arsizio  (Varese)  e  Legnano  (Milano),  per il periodo dal 6
ottobre 1992 al 5 aprile 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 6
ottobre 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Antonio Badoni, con sede in Lecco (Como) e unita'  di  Lecco
(Como), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 13
gennaio 1992.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo);
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e  unita'
di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    8)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Fratelli  Lombardi,  con sede in Rezzato (Brescia) e unita'
nazionali, per il periodo dal 19 giugno 1991 al 18 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1991  con  decorrenza
19 giugno 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);
    9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 19  giugno  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Fratelli  Lombardi,  con  sede  in Rezzato (Brescia) unita'
nazionali, per il periodo dal 18 marzo 1992 al 18 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992  con  decorrenza  18
dicembre 1991.
   Contributo addizzione: no (amministrazione straordinaria).
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91);
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Fratelli  Lombardi  -  Divisione prefabbricati, con sede in
Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il  periodo  dal
10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 agosto 1991 con decorrenza 10
giugno 1991.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 10  giugno  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Fratelli  Lombardi  -  Divisione prefabbricati, con sede in
Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il  periodo  dal
18 marzo 1992 al 9 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1992 con decorrenza 10
dicembre 1991.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  La  Fucina  di  L.  Carbone, con sede in Cercola (Napoli) e
unita' di Cercola (Napoli), per il periodo dal 7 agosto  1992  al  31
dicembre 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.A. Solvay & C., con sede in Ixelles - Bruxelles (Belgio),  unita'
di  Pontegironi (Pisa), Rosignano Solvay e S. Vincenzo (Livorno), per
il periodo dal 29 febbraio 1992 al 28 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992  con  decorrenza  29
febbraio 1992;
    14)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Caffaro,  con  sede  in  Milano  e unita' di Porto Marghera
(Venezia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo  1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992;
    15)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Caffaro,  con  sede  in  Milano  e unita' di Porto Marghera
(Venezia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992  con  decorrenza  7
agosto 1992;
    16)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Snia  fibre,  con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno
(Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo  1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992;
    17)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Snia  fibre,  con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno
(Milano), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992;
    18)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Dalmine,  con  sede  in Milano e unita' di Dalmine, Massa e
uffici di Roma, Genova, Torino e  Bologna,  per  il  periodo  dal  1›
gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992;
    19)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Ilva,  con  sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo
dal 1› marzo 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con  decorrenza  1›
marzo 1992;
    20)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  ABB  Trafo  Italia gia' ABB Trafo trasformatori S.r.l., con
sede in Pomezia (Roma) e unita' di Milano,  per  il  periodo  dal  1›
gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 1› gennaio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. ABB Trafo Italia gia' ABB Trafo  Trasformatori  S.r.l.,  con
sede  in  Pomezia  (Roma)  e  unita' di Milano, per il periodo dal 1›
luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1›
luglio 1992;
    22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di  Caserta,
per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  20 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    23)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Ultravox  Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena) e unita'
di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1›  novembre  1991
al 30 aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 1›
novembre 1991;
    24)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. I.M.T. - Industrie meridionali tessili, con sede  in  Acerra
(Napoli) e unita' di Acerra (Napoli, per il periodo dal 7 agosto 1992
al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino e
unita' di  San  Zeno  Naviglio  (Brescia),  per  il  periodo  dal  1›
settembre 1991 al 28 febbraio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 3 ottobre 1991 con decorrenza 1›
settembre 1991;
    26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› settembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino e
unita'  di  San  Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1› marzo
1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 marzo 1992 con decorrenza 1›
marzo 1992;
    27)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Adams, con sede in Novara e unita' di Caivano (Napoli), per
il periodo dal 1› gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992.
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    28)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Tessitura  Orsenigo,  con  sede  in Figino Serenza (Como) e
unita' di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 7  febbraio  1992
al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 7
febbraio 1992;
    29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Tessitura Orsenigo, con sede  in  Figino  Serenza  (Como)  e
unita'  di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 7 agosto 1992 al
6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Carrozzeria Bianchi & C., con sede in Bergamo  e  unita'  di
Varese, per il periodo dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 ottobre 1991 con decorrenza 9
settembre 1991.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    31)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 9 settembre 1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Carrozzeria  Bianchi  & C., con sede in Bergamo e unita' di
Varese, per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 aprile 1992 con decorrenza 9
marzo 1992.
   Contributo addizzione: no (concordato preventivo).
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    32)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Ros, con sede in Milano, unita' di Milano e Vigano' Brianza
(Como), per il periodo dal 13 giugno 1991 al 12 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1991  con  decorrenza  13
giugno 1991.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  13 giugno 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ros, con sede in Milano, unita' di Milano e Vigano'  Brianza
(Como), per il periodo dal 13 dicembre 1991 al 12 giugno 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 13
dicembre 1991.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    34)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Norton,  con  sede  in  Corsico (Milano), unita' di Corsico
(Milano) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio  1992  al  1›  luglio
1992.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 2
gennaio 1992;
    35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Rinascente, con sede  in  Rozzano  -  Milanofiori  (Milano),
unita' nazionali, con esclusione dei seguenti magazzini UPIM: Bitonto
(Bari),   Catania   Etnea  (Catania),  deposito  UPIM  di  Casandrino
(Napoli), Firenze Speziali (Firenze), Lentini  (Siracusa),  Magazzino
UPIM di Mestre (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani) e Roma Nomentana
(Roma), per il periodo dal 16 febbraio 1992 al 15 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 marzo 1992 con decorrenza 16
febbraio 1992;
    36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto  dal  6  aprile  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. S.E.M. - Servizi editoriali Monferrato, con sede  in  Casale
Monferrato (Alessandria), e unita' di Casale Monferrato (Alessandria)
per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza
6 ottobre 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno Dugnano  (Milano),  unita'  di
Marcianise  (Caserta)  e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal
21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1991 con decorrenza 21
ottobre 1991.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo);
    38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 21 ottobre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno Dugnano  (Milano),  unita'  di
Marcianise  (Caserta)  e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal
21 aprile 1992 al 25 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con  decorrenza  21
aprile 1992.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo);
    39)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Knoll  International  Italia, con sede in Milano, unita' di
Legnano (Milano) e Solaro (Milano), per il periodo dal 2  marzo  1992
al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2  marzo 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in  Milano,  unita'  di  Brugherio
(Milano)  e  Milano,  per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo  1992  con  decorrenza  9
marzo 1992;
    41)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre 1992 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Agusta, con sede in Samarate frazione Cascina Costa (Varese)
e  unita'  nazionali, per il periodo dal 2 luglio 1992 al 31 dicembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992  con  decorrenza  2
luglio 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Mecaer  meccanica  aeronautica,  con  sede  in  Borgomanero
(Novara)  e  unita'  di  Borgomanero  (Novara), per il periodo dal 1›
luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Siai Marchetti, con sede in  Samarate  (Varese),  unita'  di
Sesto  Calende (Varese), Somma Lombardo (Varese) e Vergiate (Varese),
per il periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in  Gazzaniga
(Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 maggio
1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 maggio 1992 con decorrenza 4
maggio 1992;
    45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino - Gruppo Ilva, con sede in
Piombino (Livorno), unita' di Piombino (Livorno) e Sesto S.  Giovanni
(Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 1› gennaio 1992 al 30
giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992;
    46)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e
unita'  di  Sesto  S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 9 gennaio
1992 all'8 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1992  con  decorrenza  9
gennaio 1992;
    47)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  S.G.S. Thomson Microelectronics, con sede in Agrate Brianza
(Milano), unita' di  Catania,  uffici  di  Ancona,  Assago  (Milano),
Bologna, Vicenza e Roma e unita' site nella regione Lombardia, per il
periodo dal 1› aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1›
aprile 1992.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.   Filatura   di   Campofelice  di  Roccella,  con  sede  in
Campofelice di Roccella (Palermo) e unita' di Campofelice di Roccella
(Palermo), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992  con  decorrenza  9
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Keyes  italiana,  con  sede  in  Fiumefreddo  di   Sicilia
(Catania)  unita' di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), per il periodo
dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1992 con  decorrenza  11
maggio 1992;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  La  Pietra,  con  sede in Martinsicuro (Teramo), unita' di
Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per  il  periodo  dal  1›
aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1›
aprile 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.a.s.  Sigma,  con  sede  in  Palermo e unita' di Palermo, per il
periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. S.I.M.S., con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva
   di Taranto:
periodo: dal 1› gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1› febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
  2) S.r.l. Imprese marittime, con sede in Genova e cantiere di Gioia
   Tauro (Reggio Calabria):
periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1›
   febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1› febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  3) S.r.l. Imprese marittime, con sede in Genova e cantiere di Gioia
   Tauro (Reggio Calabria):
periodo: dal 28 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1›
   febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1› febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  4) S.r.l. Imprese marittime, con sede in Genova e cantiere di Gioia
   Tauro (Reggio Calabria):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1›
   febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1› febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
   L'istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1›  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e  unita'  di  Avenza  di
Carrara (Massa), per il periodo dall'11 settembre 1992 al 31 dicembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza
1› luglio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ellesse, con sede in Ellera Umbra di Corciano  (Perugia)  e
unita'  di  Ellera  Umbra di Corciano (Perugia), per il periodo dal 7
agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Mitem sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per  il
periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12488/3 del 17 novembre 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1› gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Intermare  sarda, con sede in Cagliari e unita' di Arbatax
(Nuoro), per il periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992;
    5)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fincantieri  -  Cantieri  navali  italiani,  con  sede  in
Trieste,  divisione  costruzioni  mercantili:  Ancona,  Castellammare
(Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede  di
Trieste  e  Sestri  (Genova),  per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con  decorrenza  30
marzo 1992;
    6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fincantieri  -  Cantieri  navali  italiani,  con  sede  in
Trieste,  divisione grandi motori: base di Civitavecchia (Roma), base
di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base  di
Palermo,  base  di  Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, sede,
stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo  1992  al
29 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30
marzo 1992;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fincantieri  -  Cantieri  navali  italiani,  con  sede  in
Trieste, divisioni e costruzioni militari di  Muggiano  (La  Spezia),
Riva  Trigoso  (Genova),  sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo
1992 al 29 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con  decorrenza  30
marzo 1992;
    8)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fincantieri  -  Cantieri  navali  italiani,  con  sede  in
Trieste,  divisione  riparazioni  navali:  Atsm  di Trieste, Cnomv di
Venezia, Oarn di Genova, Palermo, Sebm di  Napoli,  sede  di  Genova,
Taranto, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30
marzo 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Happy Fashion, con sede  in  Spello  (Perugia),  unita'  di
Spello  (Perugia),  per  il periodo dal 16 dicembre 1991 al 24 maggio
1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza  16
dicembre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12255/20 del 27 luglio 1992;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1› febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Sirlite,  con  sede in Milano, unita' di Codogno (Milano),
Solbiate Olona (Varese), uffici di Milano,  per  il  periodo  dal  1›
agosto 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza
1› agosto 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno, unita'
di Ascoli Piceno e uffici di Segrate (Milano), per il periodo  dal  7
agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  20  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Heleconf Mode, con sede in Castiglion del  Lago  (Perugia),
unita' di Castiglion del Lago (Perugia), per il periodo dal 20 luglio
1992 al 19 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 agosto 1992 con decorrenza 20
luglio 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con
effetto dal 3 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Orla  di  Orlandoni & C., con sede in Recanati (Macerata),
unita' di Recanati (Macerata), per il periodo dal 3 agosto 1992 al  2
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1›  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Techniplast, con sede in Genova, unita'  di  Perugia  -  S.
Sisto, per il periodo dal 25 agosto 1992 al 29 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 1› settembre 1992 con decorrenza
1› luglio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e stabilimento di Genova
   Campi:
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 1› gennaio 1991;
pagamento diretto: si.
2) S.p.a. Nuova Siet, con sede in Torino e stabilimento presso Ilva
   di Taranto:
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1› marzo 1990;
pagamento diretto: no.
3) S.a.s. L'Edilizia industriale dei fratelli Susca & C., con sede in
   Alberobello (Bari) e cantiere presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 13 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.
4) S.r.l. Calzaturificio T. S. Toma, con sede in Scorrano (Lecce) e
   stabilimento di Scorrano (Lecce):
periodo: dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
5) S.r.l. Calzaturificio T. S. Toma, con sede in Scorrano (Lecce) e
   stabilimento di Scorrano (Lecce):
periodo: dal 12 febbraio 1992 al 17 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
6) Ditta Cover, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:
periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno
   1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 11926/11 del 7 gennaio 1992;
7) Ditta Cover, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbrao 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno
   1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso,  a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. S.I.F.I. - Societa' italiana forni industriali, con sede in
   Napoli e stabilimento presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 1› gennaio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1› febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
2) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimenti di
   Chirignago (Venezia),  Mira  (Venezia),  Portogruaro  (Venezia)  e
   Ravenna:
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 1› gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
3) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimenti di
   Chirignago  (Venezia),  Mira  (Venezia),  Portogruaro  (Venezia) e
   Ravenna:
periodo: dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 1› gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
4) S.r.l. Car Bus, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di
   Apricena (Foggia):
periodo: dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.
5) S.r.l. Car Bus, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di
   Apricena (Foggia):
periodo: dal 6 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.
6) S.r.l. DE.FO.R., con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di
   Taranto:
periodo: dal 1› gennaio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
7) S.p.a. Tessilrama, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento
   di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 1› luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1› dicembre 1988;
pagamento diretto: no.
8) S.p.a. Tessilrama, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento
   di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 1› gennaio 1992 al 30 giugno 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1› dicembre 1988;
pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso,  a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.