Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Si.To.Co., con sede in Roma, unita' di Orbetello (Grosseto) e ufficio di Roma, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Allestimenti Signani gia' Fratelli Signani S.p.a., con sede in La Spezia e unita' di Aulla, frazione Albiano Magra (Massa Carrara), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Texpro due, con sede in Bergamo e unita' di Pistoia, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano e uffici di Milano e Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 1992, n. 12239/1; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano e uffici di Milano e Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1992, n. 12356/1; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Eurofil, con sede in Pieve di Cento (Bologna) e unita' di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1992 con decorrenza 14 aprile 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gallino gomma dal 25 ottobre 1991 Saiag divisione Cobra, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Cavaglia' (Vercelli), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ceramiche Marazzi, con sede in Bologna e unita' di Sassuolo e Fiorano (Modena), per il periodo dal 5 maggio 1992 al 4 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 5 maggio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ormac, con sede in Villaricca (Napoli) e unita' di Villaricca (Napoli), per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 8 luglio 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Simmel difesa (Gruppo Fiat), con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unita' di Castelfranco Veneto e Castagnole sul P. (Treviso), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Chimica del Friuli, con sede in Torviscosa (Udine) e unita' di Torviscosa (Udine), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 24 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 27 luglio 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Campagnolo, con sede in Vicenza e unita' di Vicenza e Arcugnano (Vicenza), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12308/13; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Campagnolo, con sede in Vicenza e unita' di Vicenza e Arcugnano (Vicenza), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unita' di Longarone (Belluno), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 20 aprile 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Main Group, con sede in Padova e unita' di Padova, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. ABB Kent Taylor, con sede in Milano, e unita' di Lenno (Como), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda meccanica bresciana, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanson, con sede in Masone (Genova) e unita' di Masone (Genova), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Interfila, con sede in Milano e unita' di Limbiate (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 19 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.L.A. - Approvvigionamento latte alimentare, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), unita' di Casalacchio di Reno (Bologna) e ufficio di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 19 agosto 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 19 agosto 1992. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olimpic, con sede in Palazzolo Milanese (Milano) e unita' di Palazzolo Milanese (Milano), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 15 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Magnolia, con sede in Milano e unita' di Rescaldina (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Metal Metron, con sede in Milano e unita' di Savona, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Carpi officine meccaniche, con sede in Roma e unita' di Poviglio (Reggio Emilia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Contributo addizionale: no - In concordato preventivo dal 23 marzo 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Termomeccanica italiana, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 12 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tricom, con sede in Tezze Sul Brenta (Vicenza) e unita' di Tezze Sul Brenta (Vicenza), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fillattice div O.M.M., con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Landini, con sede in Bologna, ora Fabbrico (Reggio Emilia) e unita' di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine fonderie Patrone, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo dal 23 settembre 1992 al 5 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italiana Lini, con sede in Biella-Cossila S. Giovanni (Vercelli) e unita' di Biella-Cossila S. Giovanni (Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettrolampart, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unita' di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli, e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Atro, con sede in Milano, unita' di Biassono (Milano) e Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 27 maggio 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vittoria, con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e unita' di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 1992, n. 12239/29; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vittoria, con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e unita' di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 28 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 luglio 1992, n. 12253/7; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.lli Menozzi, con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e unita' di Cadelbosco Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 19 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Ilvaform gia' Brollosud, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Ilvaform gia' Brollosud, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno: periodo: dal 25 settembre 1991 al 30 gennaio 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede in Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano): periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988; causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990; primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983; pagamento diretto: si. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10068/10 del 26 settembre 1988. 4) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede in Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano): periodo: dal 1 marzo 1988 al 30 aprile 1988; causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990; primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 23 marzo 1988. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10068/11 del 26 settembre 1988. 5) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, con sede in Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano): periodo: dal 1 maggio 1988 al 1 novembre 1988; causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990; primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11116/3 del 14 maggio 1990. 6) S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine mecceccaniche Cigardi, con sede in Milano, per la sola unita' di Bollate (Milano): periodo: dal 2 novembre 1988 al 28 aprile 1989; causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990; primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11116/4 del 14 maggio 1990. 7) S.p.a. Wood Working, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta): periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 10 settembre 1990; pagamento diretto: si. 8) S.p.a. Wood Working, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta): periodo: dal 10 marzo 1991 al 9 settembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 10 settembre 1990; pagamento diretto: si. 9) S.p.a. Wood Working, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta): periodo: dal 10 settembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 10 settembre 1990; pagamento diretto: si. 10) S.r.l. Pastificio Antonio Pallante, con sede in Capodrise (Caserta) e stabilimento di Capodrise (Caserta): periodo: dal 20 novembre 1989 al 18 maggio 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 1 luglio 1988: dal 23 novembre 1987; pagamento diretto: si. 11) S.r.l. Galotti, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forli') e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forli'): periodo: dal 31 dicembre 1990 al 29 giugno 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no, amministrazione controllata. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11975/20 del 20 febbraio 1992. 12) S.r.l. Galotti, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forli') e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forli'): periodo: dal 30 giugno 1991 al 29 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no, amministrazione controllata. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11975/21 del 20 febbraio 1992. 13) S.a.s. Calzaturificio Valentino Giuseppe di Giuseppe Valentino & C., con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dal 22 aprile 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 aprile 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 14) S.a.s. Calzaturificio Valentino Giuseppe di Giuseppe Valentino & C., con sede in Napoli e stabilimento di Napoli: periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 aprile 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 15) S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento): periodo: dal 29 luglio 1991 al 31 ottobre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987; pagamento diretto: si. 16) S.r.l. New Style, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo: periodo: dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 ottobre 1989 - CIPI 24 maggio 1990; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 ottobre 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 17) S.r.l. Sira, con sede in Maron di Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Maron di Brugnera (Pordenone): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 ottobre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 ottobre 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12055/8 del 3 aprile 1992. 18) S.r.l. Calzaturificio Po.Lo., con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino): periodo: dal 31 luglio 1989 al 29 gennaio 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992: dal 30 gennaio 1989; pagamento diretto: si. 19) S.p.a. Tecnomet Pescara, con sede in Citta' S. Angelo (Pescara) e stabilimenti di Pescara e Citta' S. Angelo (Pescara): periodo: dal 27 gennaio 1992 al 30 giugno 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1 febbraio 1991; pagamento diretto: si. 20) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa: periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 13 luglio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 21) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa: periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 13 luglio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 22) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa: periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 13 luglio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 23) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa: periodo: dal 7 gennaio 1990 all'8 luglio 1990; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 13 luglio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 24) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa: periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 13 luglio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 25) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa: periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 13 luglio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 26) S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa: periodo: dall'8 luglio 1991 al 13 luglio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 13 luglio 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 27) S.p.a. Whitehead, con sede in Livorno e stabilimenti di La Spezia e Livorno: periodo: dal 6 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 22 aprile 1991; pagamento diretto: si. 28) S.n.c. Dubil di U. Baglietti e M. Gualandi, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara: periodo: dal 19 aprile 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 aprile 1991 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 19 aprile 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 29) S.n.c. Dubil di U. Baglietti e M. Gualandi, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara: periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 aprile 1991 - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 19 aprile 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tessilbrenta, con sede in Ponte Arche, frazione Cares (Trento), unita' di Ponte Arche (Trento) e S. Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 5 agosto 1991 al 4 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1991 con decorrenza 5 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tessilbrenta, con sede in Ponte Arche, frazione Cares (Trento), unita' di Ponte Arche (Trento) e S. Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 5 febbraio 1992 al 4 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1991 con decorrenza 5 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' italiana per il magnesio e leghe di magnesio, con sede in Bolzano e unita' di Bolzano, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' italiana per il magnesio e leghe di magnesio, con sede in Bolzano e unita' di Bolzano, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 2 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.r.l. Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena e unita' di Modena, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.r.l. Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena e unita' di Modena, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oto Melara, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oto Melara, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industria Eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unita' di Trento, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unita' di Trento, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.A.O. Industrie riunite, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fata European Group, con sede in Pianezza (Torino), unita' di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fata Sud, con sede in San Marco Evangelista (Caserta) e unita' di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bull Hn Information Sistems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unita' nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993; Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Prolafer, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Prolafer, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Textilsusa, con sede in Verona e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 19 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Pavan Walter & C., con sede in Gallarate (Milano) e unita' di Veruno (Novara), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 15 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Pavan Walter & C., con sede in Gallarate (Milano) e unita' di Veruno (Novara), per il periodo dal 16 giugno 1992 al 15 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 16 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Indel, con sede in Bolzano e unita' di Domodossola (Novara), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Indel, con sede in Bolzano e unita' di Domodossola (Novara), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 30 giugno 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 6 aprile 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. I.B.S., con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino) e unita' di Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unita' di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unita' di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio (Varese) e Legnano (Milano), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Antonio Badoni, con sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992. Contributo addizionale: no (concordato preventivo); 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' nazionali, per il periodo dal 19 giugno 1991 al 18 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1991 con decorrenza 19 giugno 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria); 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) unita' nazionali, per il periodo dal 18 marzo 1992 al 18 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 18 dicembre 1991. Contributo addizzione: no (amministrazione straordinaria). Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91); 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1991 con decorrenza 10 giugno 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria); 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 18 marzo 1992 al 9 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 dicembre 1991. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La Fucina di L. Carbone, con sede in Cercola (Napoli) e unita' di Cercola (Napoli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.A. Solvay & C., con sede in Ixelles - Bruxelles (Belgio), unita' di Pontegironi (Pisa), Rosignano Solvay e S. Vincenzo (Livorno), per il periodo dal 29 febbraio 1992 al 28 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 29 febbraio 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Caffaro, con sede in Milano e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Caffaro, con sede in Milano e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Snia fibre, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Snia fibre, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine, con sede in Milano e unita' di Dalmine, Massa e uffici di Roma, Genova, Torino e Bologna, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. ABB Trafo Italia gia' ABB Trafo trasformatori S.r.l., con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. ABB Trafo Italia gia' ABB Trafo Trasformatori S.r.l., con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unita' di Caserta, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena) e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1 novembre 1991 al 30 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1991; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.M.T. - Industrie meridionali tessili, con sede in Acerra (Napoli) e unita' di Acerra (Napoli, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino e unita' di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1 settembre 1991 al 28 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1991 con decorrenza 1 settembre 1991; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino e unita' di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adams, con sede in Novara e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tessitura Orsenigo, con sede in Figino Serenza (Como) e unita' di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tessitura Orsenigo, con sede in Figino Serenza (Como) e unita' di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Carrozzeria Bianchi & C., con sede in Bergamo e unita' di Varese, per il periodo dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1991 con decorrenza 9 settembre 1991. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Carrozzeria Bianchi & C., con sede in Bergamo e unita' di Varese, per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992. Contributo addizzione: no (concordato preventivo). L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ros, con sede in Milano, unita' di Milano e Vigano' Brianza (Como), per il periodo dal 13 giugno 1991 al 12 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1991 con decorrenza 13 giugno 1991. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ros, con sede in Milano, unita' di Milano e Vigano' Brianza (Como), per il periodo dal 13 dicembre 1991 al 12 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 13 dicembre 1991. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Norton, con sede in Corsico (Milano), unita' di Corsico (Milano) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992; 35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), unita' nazionali, con esclusione dei seguenti magazzini UPIM: Bitonto (Bari), Catania Etnea (Catania), deposito UPIM di Casandrino (Napoli), Firenze Speziali (Firenze), Lentini (Siracusa), Magazzino UPIM di Mestre (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani) e Roma Nomentana (Roma), per il periodo dal 16 febbraio 1992 al 15 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 16 febbraio 1992; 36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.E.M. - Servizi editoriali Monferrato, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), e unita' di Casale Monferrato (Alessandria) per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unita' di Marcianise (Caserta) e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991. Contributo addizionale: no (concordato preventivo); 38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unita' di Marcianise (Caserta) e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 25 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992. Contributo addizionale: no (concordato preventivo); 39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Knoll International Italia, con sede in Milano, unita' di Legnano (Milano) e Solaro (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano, unita' di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992; 41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Agusta, con sede in Samarate frazione Cascina Costa (Varese) e unita' nazionali, per il periodo dal 2 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza 2 luglio 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mecaer meccanica aeronautica, con sede in Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Samarate (Varese), unita' di Sesto Calende (Varese), Somma Lombardo (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino - Gruppo Ilva, con sede in Piombino (Livorno), unita' di Piombino (Livorno) e Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 9 gennaio 1992 all'8 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1992 con decorrenza 9 gennaio 1992; 47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.G.S. Thomson Microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano), unita' di Catania, uffici di Ancona, Assago (Milano), Bologna, Vicenza e Roma e unita' site nella regione Lombardia, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura di Campofelice di Roccella, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e unita' di Campofelice di Roccella (Palermo), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Keyes italiana, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) unita' di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo), unita' di Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Sigma, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. S.I.M.S., con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto: periodo: dal 1 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992; prima concessione: dal 1 febbraio 1989; pagamento diretto: si. 2) S.r.l. Imprese marittime, con sede in Genova e cantiere di Gioia Tauro (Reggio Calabria): periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1 febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 3) S.r.l. Imprese marittime, con sede in Genova e cantiere di Gioia Tauro (Reggio Calabria): periodo: dal 28 luglio 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1 febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 4) S.r.l. Imprese marittime, con sede in Genova e cantiere di Gioia Tauro (Reggio Calabria): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1 febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e unita' di Avenza di Carrara (Massa), per il periodo dall'11 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ellesse, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e unita' di Ellera Umbra di Corciano (Perugia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mitem sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12488/3 del 17 novembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Intermare sarda, con sede in Cagliari e unita' di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste e Sestri (Genova), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione grandi motori: base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisioni e costruzioni militari di Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova), sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione riparazioni navali: Atsm di Trieste, Cnomv di Venezia, Oarn di Genova, Palermo, Sebm di Napoli, sede di Genova, Taranto, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Happy Fashion, con sede in Spello (Perugia), unita' di Spello (Perugia), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 24 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12255/20 del 27 luglio 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sirlite, con sede in Milano, unita' di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese), uffici di Milano, per il periodo dal 1 agosto 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 1 agosto 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno, unita' di Ascoli Piceno e uffici di Segrate (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Heleconf Mode, con sede in Castiglion del Lago (Perugia), unita' di Castiglion del Lago (Perugia), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Orla di Orlandoni & C., con sede in Recanati (Macerata), unita' di Recanati (Macerata), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Techniplast, con sede in Genova, unita' di Perugia - S. Sisto, per il periodo dal 25 agosto 1992 al 29 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e stabilimento di Genova Campi: periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992; primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Nuova Siet, con sede in Torino e stabilimento presso Ilva di Taranto: periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 marzo 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1 marzo 1990; pagamento diretto: no. 3) S.a.s. L'Edilizia industriale dei fratelli Susca & C., con sede in Alberobello (Bari) e cantiere presso Ilva di Taranto: periodo: dal 13 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 gennaio 1990; pagamento diretto: no. 4) S.r.l. Calzaturificio T. S. Toma, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce): periodo: dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989; pagamento diretto: si. 5) S.r.l. Calzaturificio T. S. Toma, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce): periodo: dal 12 febbraio 1992 al 17 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992; primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989; pagamento diretto: si. 6) Ditta Cover, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce: periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990; primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989; pagamento diretto: si: contributo addizionale: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11926/11 del 7 gennaio 1992; 7) Ditta Cover, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce: periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbrao 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990; primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989; pagamento diretto: si: contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. S.I.F.I. - Societa' italiana forni industriali, con sede in Napoli e stabilimento presso Ilva di Taranto: periodo: dal 1 gennaio 1992 al 31 marzo 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1 febbraio 1989; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimenti di Chirignago (Venezia), Mira (Venezia), Portogruaro (Venezia) e Ravenna: periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991; causale: crisi aziendale; primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano e stabilimenti di Chirignago (Venezia), Mira (Venezia), Portogruaro (Venezia) e Ravenna: periodo: dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 1 gennaio 1990; pagamento diretto: si. 4) S.r.l. Car Bus, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia): periodo: dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 6 maggio 1991; pagamento diretto: no. 5) S.r.l. Car Bus, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia): periodo: dal 6 novembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 20 novembre 1992; prima concessione: dal 6 maggio 1991; pagamento diretto: no. 6) S.r.l. DE.FO.R., con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto: periodo: dal 1 gennaio 1992 al 31 marzo 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 19 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 7) S.p.a. Tessilrama, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari): periodo: dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 dicembre 1988; pagamento diretto: no. 8) S.p.a. Tessilrama, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari): periodo: dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992; primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1 dicembre 1988; pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.