IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n. 83, recante
attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative  a
taluni  organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con
modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni
aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni  sulla
commercializzazione  in Italia di quote di organismi situati in altri
Paesi della Comunita' europea (OICVM);
  Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza  della
quale  le  societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni di investimento
mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro  il  31
gennaio  di  ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con
riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno  precedente,  a
presentare  la  dichiarazione  relativa a ciascuno degli ammontari in
relazione ai quali si  applicano  le  diverse  aliquote  dell'imposta
sostitutiva  ed  a  versare, entro lo stesso termine, alla competente
Sezione di tesoreria provinciale dello  Stato  l'imposta  sostitutiva
utilizzando il cap. 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta
sostitutiva  sia  stata  applicata,  rispettivamente,  con l'aliquota
dello 0,25 per cento ovvero con le  aliquote  ridotte  dello  0,10  e
dello 0,05 per cento;
  Visto  l'art.  10- ter, comma 2, della citata legge n. 77 del 1983,
nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre  1992,
n.  372,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992,
n. 429, in forza del quale gli organismi di  investimento  collettivo
in   valori   mobiliari   di   diritto  estero  gia'  autorizzati  al
collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in  vigore
della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il
trattamento previsto dall'art. 11- bis del decreto-legge 30 settembre
1983,  n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, devono provvedere entro trenta  giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio   a   presentare   la   dichiarazione   relativa  alla
determinazione  del  patrimonio  netto  sul  quale   va   commisurata
l'imposta  sostitutiva,  da  versare,  entro  lo stesso termine, alla
sezione di tesoreria provinciale dello  Stato,  utilizzando  il  cap.
1031 e l'art. 3;
  Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
recante attuazione delle direttive n.  85/611/CEE  e  n.  88/220/CEE,
relative   agli   organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari,  operanti  nella  forma  di  societa'  di  investimento  a
capitale  variabile  (SICAV)  in  base  al  quale  vengono dichiarate
applicabili alle SICAV le disposizioni tributarie di cui ai commi  2,
3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;
  Visto  il  primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi - nella specie  applicabile
in  forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della
citata legge n. 77 del 1983 e di  cui  al  combinato  disposto  degli
articoli 9, terzo comma, e 11- bis, ultimo comma, del citato decreto-
legge  n.  512  del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983 - in
base al quale le dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
  Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  gli  annessi  modelli  780,  780/A,  780/B e 780/C
concernenti la dichiarazione annuale che le societa' di gestione  dei
fondi  comuni  di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale,
le societa' d'investimento a capitale variabile (SICAV) ed i soggetti
residenti incaricati del collocamento  in  Italia  dei  fondi  comuni
esteri  di  investimento  mobiliare aperti ai quali si applica l'art.
11- bis del citato decreto-legge n. 512 del  1983,  convertito  dalla
legge n. 649 del 1983, sono obbligati a presentare nell'anno 1993 con
riguardo  all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno
1992.
  I modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C devono essere riprodotti in due
esemplari identici.