IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 38, comma 3, lettera e), e l'art. 53 del decreto-legge
31 dicembre  1992,  n.  513  che,  rispettivamente,  assoggettano  ad
imposta  sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di mezzi di
trasporto nuovi, anche  se  effettuati  da  acquirenti  non  soggetti
passivi  d'imposta o comunque non operanti nell'esercizio di imprese,
arti e  professioni  e  prevedono  il  recupero  dell'imposta  per  i
soggetti  che effettuano a titolo occasionale la cessione di un mezzo
di trasporto nuovo nei confronti di cessionari appartenenti ad  altro
Stato membro;
  Visto  in  particolare  il  comma  2 del suddetto art. 53, il quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti  le
modalita'   ed   i   termini  della  liquidazione  e  del  versamento
dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38, comma 3,  lettera  e),  del
predetto  decreto-legge  n.  513/1992,  nonche'  le  prescrizioni, le
modalita' ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1
dello stesso art. 53, anche agli effetti del rimborso ivi previsto;
  Visto il comma 3 dello stesso art.  53,  il  quale  dispone  che  i
pubblici   uffici   non   possono   procedere   all'immatricolazione,
all'iscrizione in pubblici registri  o  all'emanazione  di  documenti
equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto
intracomunitario,   se   gli   obblighi   relativi   all'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto non risultano adempiuti;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti  non  operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
professioni  che  effettuano  acquisti  a  titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma  4,  del  decreto-legge  31
dicembre  1992,  n. 513, trasportati o spediti da altro Stato membro,
debbono  produrre  all'ufficio  dell'imposta  del   valore   aggiunto
competente  in  relazione  al proprio domicilio fiscale, entro trenta
giorni dall'acquisto e, comunque, anteriormente all'immatricolazione,
all'iscrizione   in   pubblici   registri   o   all'emanazione    dei
provvedimenti  equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, una
apposita dichiarazione  allegando  copia  della  fattura  emessa  dal
cedente  o, in mancanza di questa, dell'atto relativo alla cessione o
di   altra   documentazione   equipollente,    dichiarate    conformi
dall'ufficio stesso.
  2.  La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice
esemplare, deve contenere gli elementi  identificativi  dei  soggetti
tra  i  quali  e'  intervenuta  l'operazione e del mezzo di trasporto
ceduto nonche' il corrispettivo dell'acquisto.
  3. L'ufficio IVA, all'atto della presentazione della dichiarazione,
liquida l'imposta  sul  valore  aggiunto,  annotandola  nella  stessa
dichiarazione,  e  ne  riscuote il relativo importo a norma dell'art.
38, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre   1972,   n.  633.  Un  esemplare  della  dichiarazione,  con
l'indicazione  degli  estremi  della  quietanza  di   pagamento,   e'
restituito al dichiarante.
  4.  Per  "soggetti  non  operanti nell'esercizio di imprese, arti e
professioni"  si  intendono  i   privati   consumatori,   gli   enti,
associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta,
di  cui  all'art.  4,  quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  nonche'  i  soggetti  d'imposta
relativamente  agli  acquisti  di  cui  al  comma  1  non  effettuati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni.