IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 38, comma 3, lettera e), e l'art. 53 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513 che, rispettivamente, assoggettano ad imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, anche se effettuati da acquirenti non soggetti passivi d'imposta o comunque non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni e prevedono il recupero dell'imposta per i soggetti che effettuano a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo nei confronti di cessionari appartenenti ad altro Stato membro; Visto in particolare il comma 2 del suddetto art. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38, comma 3, lettera e), del predetto decreto-legge n. 513/1992, nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1 dello stesso art. 53, anche agli effetti del rimborso ivi previsto; Visto il comma 3 dello stesso art. 53, il quale dispone che i pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di documenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non risultano adempiuti; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, trasportati o spediti da altro Stato membro, debbono produrre all'ufficio dell'imposta del valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, anteriormente all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione dei provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, una apposita dichiarazione allegando copia della fattura emessa dal cedente o, in mancanza di questa, dell'atto relativo alla cessione o di altra documentazione equipollente, dichiarate conformi dall'ufficio stesso. 2. La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice esemplare, deve contenere gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali e' intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto nonche' il corrispettivo dell'acquisto. 3. L'ufficio IVA, all'atto della presentazione della dichiarazione, liquida l'imposta sul valore aggiunto, annotandola nella stessa dichiarazione, e ne riscuote il relativo importo a norma dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Un esemplare della dichiarazione, con l'indicazione degli estremi della quietanza di pagamento, e' restituito al dichiarante. 4. Per "soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni" si intendono i privati consumatori, gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i soggetti d'imposta relativamente agli acquisti di cui al comma 1 non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.