IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   grandinate del 10 giugno 1992 nella provincia di Verona;
   grandinate del 5 luglio 1992 nella provincia di Vicenza;
   grandinate del 5 luglio 1992 nella provincia di Verona;
   grandinate del 9 luglio 1992 nella provincia di Verona;
   grandinate del 13 luglio 1992 nella provincia di Verona;
   grandinate dal 13 luglio 1992 al 16 luglio 1992 nella provincia di
Rovigo;
   grandinate 16 luglio 1992 nella provincia di Verona;
   grandinate 10 agosto 1992 nella provincia di Padova;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni nei sottoelencati  territori  agricoli,  in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Padova: grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettere b), c), d) e f), nel  territorio  dei  comuni  di
Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Tombolo.
  Rovigo:  grandinate  del  13  luglio  1992,  del  16  luglio 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f) e  g),
nel  territorio dei comuni di Badia Polesine, Ficarolo, Giacciano con
Baruchella, Salara.
  Verona:
   grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere  b),  c)  e  d),  nel territorio dei comuni di San
Giovanni Ilarione, Vestenanova;
   grandinate  del  5  luglio  1992  - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b),  c)  e  d),  nel  territorio  dei  comuni  di
Sommacampagna;
   grandinate  del  9  luglio  1992  - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b),  c)  e  d),  nel  territorio  dei  comuni  di
Bussolengo, Sona;
   grandinate  del  13  luglio  1992 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), f) e g), nel territorio  dei  comuni  di
Belfiore,  Caldiero, Castagnaro, Colognola ai Colli, Ronco all'Adige,
San Bonifacio, Soave;
   grandinate del 16 luglio 1992 - provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Verona.
  Vicenza: grandinate del 5 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma  2,  lettere  b), c), d) e f), nel territorio dei comuni di
Asigliano Veneto, Isola Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Sossano,
Sovizzo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA