IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione
del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
  Sentiti, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  della  citata  legge  n.
374/1991,  il  consiglio  giudiziario  presso  la corte di appello di
Campobasso e i comuni interessati;
  Ritenuta la opportunita', in conformita' del  parere  espresso  dal
consiglio giudiziario, di accorpare gli uffici del giudice di pace di
Bonefro,  Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Castropignano e Montagano
agli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Larino, Isernia,
Agnone, Boiano  e  Civitacampomarano,  tenuto  conto  della  densita'
demografica  degli  stessi,  delle  strutture  viabili ivi esistenti,
della orografia del territorio e  del  carico  di  lavoro  che  sara'
devoluto a tali uffici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello
di Campobasso hanno sede nei seguenti comuni:
   Campobasso, Boiano, Civitacampomarano, Riccia, Trivento;
   Isernia,  Agnone,  Carovilli,  Castel  San  Vincenzo,  Forli'  del
Sannio, Frosolone, Venafro;
   Larino, Casacalenda, Guglionesi, Palata, Termoli.