IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1; Sentiti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 374/1991, il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Campobasso e i comuni interessati; Ritenuta la opportunita', in conformita' del parere espresso dal consiglio giudiziario, di accorpare gli uffici del giudice di pace di Bonefro, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Castropignano e Montagano agli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Larino, Isernia, Agnone, Boiano e Civitacampomarano, tenuto conto della densita' demografica degli stessi, delle strutture viabili ivi esistenti, della orografia del territorio e del carico di lavoro che sara' devoluto a tali uffici; Decreta: Art. 1. Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello di Campobasso hanno sede nei seguenti comuni: Campobasso, Boiano, Civitacampomarano, Riccia, Trivento; Isernia, Agnone, Carovilli, Castel San Vincenzo, Forli' del Sannio, Frosolone, Venafro; Larino, Casacalenda, Guglionesi, Palata, Termoli.