IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1; Sentiti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 374/1991, il consiglio giudiziario presso la corte di appello di L'Aquila e i comuni interessati; Ritenuta la opportunita', in conformita' del parere espresso dal consiglio giudiziario, di accorpare gli uffici del giudice di pace di Popoli e Torre dei Passeri a quello di San Valentino in Abruzzo Citeriore e gli uffici del giudice di pace di Catignano, Orsogna, San Demetrio ne' Vestini, Trasacco e Casoli agli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Pianella, Guardiagrele, Capestrano, Pescina e Villa Santa Maria, tenuto conto della densita' demografica degli stessi, delle strutture viabili ivi esistenti, della orografia del territorio e del carico di lavoro che sara' devoluto a tali uffici; Decreta: Art. 1. Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello di L'Aquila hanno sede nei seguenti comuni: Avezzano, Celano, Civitella Roveto, Pescina, Tagliacozzo; Chieti, Francavilla al mare, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Ortona; L'Aquila, Capestrano, Montereale; Lanciano, Atessa, Villa Santa Maria; Pescara, Penne, Pianella, San Valentino in Abruzzo Citeriore; Sulmona, Castel di Sangro, Pratola Peligna; Teramo, Atri, Campli, Giulianova, Montorio al Vomano, Nereto, Notaresco; Vasto, Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Gissi.