IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione
del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
  Sentiti, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  della  citata  legge  n.
374/1991,  il  consiglio  giudiziario  presso  la corte di appello di
L'Aquila e i comuni interessati;
  Ritenuta la opportunita', in conformita' del  parere  espresso  dal
consiglio giudiziario, di accorpare gli uffici del giudice di pace di
Popoli  e  Torre  dei  Passeri  a  quello di San Valentino in Abruzzo
Citeriore e gli uffici del giudice di pace di Catignano, Orsogna, San
Demetrio ne' Vestini, Trasacco e Casoli agli uffici  del  giudice  di
pace, rispettivamente, di Pianella, Guardiagrele, Capestrano, Pescina
e  Villa  Santa  Maria, tenuto conto della densita' demografica degli
stessi, delle strutture viabili ivi esistenti,  della  orografia  del
territorio e del carico di lavoro che sara' devoluto a tali uffici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello
di L'Aquila hanno sede nei seguenti comuni:
   Avezzano, Celano, Civitella Roveto, Pescina, Tagliacozzo;
   Chieti,  Francavilla  al  mare,  Guardiagrele,  Lama  dei Peligni,
Ortona;
   L'Aquila, Capestrano, Montereale;
   Lanciano, Atessa, Villa Santa Maria;
   Pescara, Penne, Pianella, San Valentino in Abruzzo Citeriore;
   Sulmona, Castel di Sangro, Pratola Peligna;
   Teramo, Atri, Campli,  Giulianova,  Montorio  al  Vomano,  Nereto,
Notaresco;
   Vasto, Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Gissi.