IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1; Sentiti, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della citata legge n. 374/1991, il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma e i comuni interessati; Ritenuta la opportunita', in conformita' del parere espresso dal consiglio giudiziario, di istituire due sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace di Roma, in Ostia - tredicesima circoscrizione del comune di Roma - e nel comune di Fiumicino, in considerazione della particolare estensione dei relativi territori e della distanza di tali centri dalla citta' di Roma, nonche' una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Frosinone, nel comune di Ferentino, per la entita' demografica del medesimo; Considerata inoltre la opportunita', in conformita' del parere espresso dal consiglio giudiziario, di accorpare gli uffici del giudice di pace di Arsoli, Borbona e Paliano agli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Subiaco, Amatrice e Anagni, tenuto conto delle strutture viabili ivi esistenti, della orografia del territorio e del carico di lavoro che sara' devoluto a tali uffici; Decreta: Art. 1. Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello di Roma hanno sede nei seguenti comuni: Cassino, Arce, Atina, Pontecorvo, Sora; Civitavecchia; Frosinone, Alatri, Anagni, Ceccano; Latina, Fondi, Gaeta, Minturno, Priverno, Sezze, Terracina; Rieti, Amatrice, Cittaducale, Poggio Mirteto, Rocca Sinibalda; Roma, Bracciano, Castelnuovo di Porto, Frascati, Palestrina, Palombara Sabina, Subiaco, Tivoli; Velletri, Albano Laziale, Anzio, Genzano di Roma, Segni; Viterbo, Civitacastellana, Montefiascone, Ronciglione, Valentano.