IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione
del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
  Sentiti, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della citata  legge  n.
374/1991, il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma
e i comuni interessati;
  Ritenuta  la  opportunita',  in conformita' del parere espresso dal
consiglio giudiziario, di istituire due sedi distaccate  dell'ufficio
del  giudice  di  pace di Roma, in Ostia - tredicesima circoscrizione
del comune di Roma - e nel comune  di  Fiumicino,  in  considerazione
della  particolare estensione dei relativi territori e della distanza
di tali centri dalla citta' di  Roma,  nonche'  una  sede  distaccata
dell'ufficio  del  giudice  di  pace  di  Frosinone,  nel  comune  di
Ferentino, per la entita' demografica del medesimo;
  Considerata inoltre la  opportunita',  in  conformita'  del  parere
espresso  dal  consiglio  giudiziario,  di  accorpare  gli uffici del
giudice di pace di Arsoli, Borbona e Paliano agli uffici del  giudice
di pace, rispettivamente, di Subiaco, Amatrice e Anagni, tenuto conto
delle strutture viabili ivi esistenti, della orografia del territorio
e del carico di lavoro che sara' devoluto a tali uffici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello
di Roma hanno sede nei seguenti comuni:
   Cassino, Arce, Atina, Pontecorvo, Sora;
   Civitavecchia;
   Frosinone, Alatri, Anagni, Ceccano;
   Latina, Fondi, Gaeta, Minturno, Priverno, Sezze, Terracina;
   Rieti, Amatrice, Cittaducale, Poggio Mirteto, Rocca Sinibalda;
   Roma,  Bracciano,  Castelnuovo  di  Porto,  Frascati,  Palestrina,
Palombara Sabina, Subiaco, Tivoli;
   Velletri, Albano Laziale, Anzio, Genzano di Roma, Segni;
   Viterbo, Civitacastellana, Montefiascone, Ronciglione, Valentano.