IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione   di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12%  -  1›  gennaio
1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione
e' incrementabile per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di  buoni del Tesoro poliennali 12% - 1›
gennaio 1993/1996, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al  prezzo  di  aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1› luglio ed il 1› gennaio di ogni anno
di durata del prestito.