IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "Federico II" di
Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di medicina e  chirurgia  II  del  26  marzo
1991;  del  senato  accademico  del  17 maggio 1991; del consiglio di
amministrazione del 10 giugno 1991;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 30 ottobre 1992;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi "Federico II" di Napoli,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli   articoli   da   1191   a   1198,   relativi  alla  scuola  di
specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti, con il
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli  successivi,
dai  seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione
in  oftalmologia  afferente  alla  seconda  facolta'  di  medicina  e
chirurgia:
             SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA
  Art.  1191.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
oftalmologia  presso  l'Universita'  degli  studi  "Federico  II"  di
Napoli.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una completa preparazione
specialistica  nel  campo  della  oftalmologia  con  le   conseguenti
possibilita' operative.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
  Art. 1192. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art.  1193.  -  Per   l'attuazione   delle   attivita'   didattiche
programmate  dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta' di
medicina e chirurgia.
  Art.  1194.  -  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  1195.  -  La  scuola  comprende cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) morfologia normale e patologia oculare;
    b) fisiopatologia della visione;
    c) semeiotica oculare;
    d) patologia e clinica oculare;
    e) chirurgia oftalmologica.
  Art. 1196. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
  Morfologia normale e patologia oculare:
   anatomia oculare;
   embriologia e genetica oculare;
   anatomia ed istologia patologica.
  Fisiopatologia della visione:
   ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
   fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.
  Semeiotica oculare:
   semeiotica clinica e strumentale.
  Patologia e clinica oculare:
   oftalmologia;
   oftalmologia pediatrica;
   neuroftalmologia.
  Chirurgia oftalmologica:
   chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
   chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
   chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Art.  1197.  -  L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento
ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
  Essa  e'  organizzata  in  un'attivita'  didattica  clinico-pratica
comune  per tutti gli studenti ed in un'attivita' didattica elettiva,
prevalentemente    di    carattere    tecnico-applicativo,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionale (monte ore elettivo).
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  I Anno:
   Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):
    anatomia oculare;
    embriologia e genetica oculare;
    anatomia ed istologia patologica.
   Fisiopatologia della visione (ore 150):
    ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione.
   Semeiotica oculare (ore 200):
    semeiotica clinica e strumentale.
  Monte ore elettivo: ore 400.
  II Anno:
   Fisiopatologia della visione (ore 50):
    fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.
   Semeiotica oculare (ore 100):
    semeiotica clinica e strumentale.
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia;
    oftalmologia pediatrica;
    neuroftalmologia.
   Chirurgia oftalmologica (ore 150):
    chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio.
  Monte ore elettivo: ore 400.
  III Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 200):
    oftalmologia;
    malattie oculari in rapporto ad affezioni oculare;
    ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.
   Chirurgia oftalmologica (ore 200):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Monte ore elettivo: ore 400.
  IV Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia.
   Chirurgia oftalmologica (ore 300):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  1198.  -  Durante  i  quattro  anni  di corso e' richiesta la
frequenza nei reparti di oftalmologia del secondo policlinico e degli
ospedali regionali convenzionati.
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore  annue,
compreso  il  monte  ore  elettivo  di quattrocento ore annue avviene
secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da  assicurare  ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione  che consente allo specializzando e al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 16 dicembre 1992
                                                Il rettore: CILIBERTO