IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile  1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  dell'11  maggio  1985,  con  il  quale  e'  stato
costituito  il  Fondo  di  garanzia  per l'attivita' dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art.  4,  lettera  f),
della  citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite,
altresi', le  disposizioni  necessarie  al  funzionamento  del  Fondo
stesso;
  Considerato in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della
legge legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il
Fondo  di  garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che
la misura dei contributi stessi, la quale deve  essere  comunque  non
inferiore   allo   0,50%   delle  provvigioni  annualmente  acquisite
rispettivamente dai mediatori di assicurazione  e  dai  mediatori  di
riassicurazione,  e'  fissata  annualmente  con  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tenendo  conto
dell'anzianita'  di  esercizio  dell'attivita' e del volume di affari
dei mediatori stessi;
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  7  dicembre  1991,  con  il  quale e' stata
determinata la misura del contributo da versare al Fondo di  garanzia
per l'anno 1992;
  Considerato  che occorre procedere alla determinazione della misura
del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di  garanzia
per l'anno 1993;
  Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12
della  legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 17 dicembre
1992, di confermare per l'anno 1993 la misura gia' fissata per l'anno
1992 con decreto ministeriale 14 novembre 1991 sopracitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.  792,
per   l'anno   1993,  e'  fissato  nella  misura  dello  0,50%  delle
provvigioni   acquisite,   rispettivamente,    dai    mediatori    di
assicurazione  e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno
1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO