IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  domanda  in data 12 novembre 1992 presentata dalla Lloyd
italico  vita  S.p.a.,  con  sede  in  Genova,  intesa  ad   ottenere
l'approvazione  di  due  tariffe  di assicurazione sulla vita e delle
relative condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;
  Vista la  nota  n.  224924  del  21  dicembre  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative  condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lloyd italico
vita S.p.a., con sede in Genova:
   1) tariffe di assicurazione, denominate "investire in cultura",  a
premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a
scadenza  ed  aggiuntiva  nel  caso  di  conseguimento del diploma di
maturita' nel numero degli anni previsto  dal  corso  di  studio.  Le
tariffe   prevedono   inoltre   ulteriori  prestazioni  nel  caso  di
conseguimento del diploma di laurea entro il  31  dicembre  dell'anno
solare
  successivo  a  quello  di scadenza della durata del corso di laurea
prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe
di cui al precedente punto 1);
   3)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione delle tariffe, regolanti la  riduzione  del  premio,  da
applicare  a  contratti  emessi  nelle  forme  tariffarie  di  cui al
precedente  punto  1)  allorquando  il  premio   corrisposto   superi
l'importo di L. 700.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO