IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al  Ministro  per
il coordinamento della protezione civile;
  Viste  le  ordinanze  n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC
del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del
27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992 e n. 2301/FPC del  29
luglio 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.
299  del  24  dicembre  1990,  n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28
giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991, n. 135 del 10 giugno 1992 e
n. 179 del 31 luglio 1992, con le quali sono  state  -  da  ultimo  -
prorogate  fino  al 31 dicembre 1992 le sospensioni di taluni termini
in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990  nella
Sicilia orientale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  21
gennaio 1991;
  Vista la nota n. 1188 del 22 gennaio 1993 con la quale il Ministero
delle   finanze,   a   seguito   delle   reiterate   richieste  delle
amministrazioni locali e delle associazioni di categoria interessate,
che hanno rappresentate le situazioni di  particolare  disagio  nelle
quali vengono a trovarsi i contribuenti per effetto della contestuale
ripresa  della  riscossione  dei  carichi  arretrati,  sia  di natura
fiscale e sia di natura contributiva, ha  richiesto  l'emanazione  di
una  ulteriore  ordinanza  di  sospensione,  al  31  luglio 1993, dei
termini di adempimento scadenti, ai sensi della citata  ordinanza  n.
2301/FPC del 29 luglio 1992, entro il 31 luglio 1993;
  Visto  il  telex n. 57739/33/2 del 27 gennaio 1993, con il quale il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale  ha  espresso  parere
favorevole, anche per quanto riguarda gli oneri contributivi sospesi,
all'emanazione  di  una  ordinanza nei termini indicati dal Ministero
delle finanze;
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  29  gennaio
1993, con la quale e' stata autorizzata l'emanazione di una ulteriore
ordinanza  di sospensione dei termini secondo le modalita' dianzi in-
dicate;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  in  particolare al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 13, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 26 ottobre 1972 e successive  modificazioni,  e  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Si  dispone  l'ulteriore  sospensione fino al 31 luglio 1993, degli
obblighi  contributivi  e  tributari  rimasti  sospesi,  per  effetto
dell'ordinanza  n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 a favore dei cittadini
colpiti dal sisma del dicembre  1990  nella  Sicilia  orientale,  nel
periodo  13  dicembre  199031 dicembre 1992, per i quali i termini di
adempimento, totale o parziale, vengono a scadere entro il 31  luglio
1993.