IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Viste le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992 e n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991, n. 135 del 10 giugno 1992 e n. 179 del 31 luglio 1992, con le quali sono state - da ultimo - prorogate fino al 31 dicembre 1992 le sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991; Vista la nota n. 1188 del 22 gennaio 1993 con la quale il Ministero delle finanze, a seguito delle reiterate richieste delle amministrazioni locali e delle associazioni di categoria interessate, che hanno rappresentate le situazioni di particolare disagio nelle quali vengono a trovarsi i contribuenti per effetto della contestuale ripresa della riscossione dei carichi arretrati, sia di natura fiscale e sia di natura contributiva, ha richiesto l'emanazione di una ulteriore ordinanza di sospensione, al 31 luglio 1993, dei termini di adempimento scadenti, ai sensi della citata ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, entro il 31 luglio 1993; Visto il telex n. 57739/33/2 del 27 gennaio 1993, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso parere favorevole, anche per quanto riguarda gli oneri contributivi sospesi, all'emanazione di una ordinanza nei termini indicati dal Ministero delle finanze; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 1993, con la quale e' stata autorizzata l'emanazione di una ulteriore ordinanza di sospensione dei termini secondo le modalita' dianzi in- dicate; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; Dispone: Art. 1. Si dispone l'ulteriore sospensione fino al 31 luglio 1993, degli obblighi contributivi e tributari rimasti sospesi, per effetto dell'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 a favore dei cittadini colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel periodo 13 dicembre 199031 dicembre 1992, per i quali i termini di adempimento, totale o parziale, vengono a scadere entro il 31 luglio 1993.