Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi",  riconosciuta
con  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 (Gazzetta
Ufficiale n. 318 del 2 dicembre 1975)  e  successivamente  modificata
con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre  1979
(Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  14  maggio  1980  e  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 12 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n.
248 del 21 novembre  1985),  propone  la  modifica  del  disciplinare
medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
    della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Bolognesi" e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.