Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 318 del 2 dicembre 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14 maggio 1980 e decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 novembre 1985), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ---------------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.