IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 61, comma 6, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi; Considerato che la necessita' di provvedere all'emanazione del presente decreto in tempo utile perche' possa trovare applicazione dal 1993, comporta l'impossibilita' di far riferimento alla media dei tassi bancari attivi relativa all'intero anno 1992; Ritenuto, pertanto, opportuno considerare come elemento di valutazione la media dei tassi bancari attivi riferita all'intervallo temporale novembre 1991-ottobre 1992; Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nel citato periodo e' stata di circa il 14%; Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 657 del 1986, espresso nella seduta del 29 dicembre 1992; Decreta: Per l'anno 1993, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 7 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1993 Il Ministro: GORIA