IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sottosegretari di  Stato  per  i  lavori  pubblici  on.  Gabriele
Piermartini  ed on. Tommaso Bisagno, in caso di assenza o impedimento
dell'on. Ministro, sono delegati a firmare  la  corrispondenza  ed  i
provvedimenti  amministrativi  di  competenza del Ministro dei lavori
pubblici, nonche' tutti gli  atti  ed  i  decreti  ministeriali,  ivi
compresi   quelli   inerenti   al  conferimento  del  trattamento  di
quiescenza in favore degli aventi diritto.
  E' fatta eccezione per le leggi e  gli  atti  di  Governo  che  non
assumono  vigore  se  non siano muniti della firma dell'on. Ministro,
nonche' per i provvedimenti concernenti programmi di intervento,  per
quelli  riservati, a norma di legge, alla sua firma, e per gli affari
concernenti gli interventi finalizzati alla salvaguardia  di  Venezia
previsti  dalle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798.
  Gli onorevoli Sottosegretari di  Stato  sono  altresi'  delegati  a
partecipare   ai   lavori   parlamentari  inerenti  alle  materie  di
rispettiva competenza cosi' come indicate negli articoli seguenti.