IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamita' naturali; Visto l'art. 7 della predetta legge concernente le provvidenze a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura in dipendenza degli eventi alluvionali e delle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 nel compartimento marittimo di Pescara; Ritenuta la necessita' di approvare le modalita' tecniche per la concessione delle provvidenze previste dal suddetto art. 7; Decreta: Art. 1. Ambito territoriale, temporale e soggettivo 1. I contributi previsti dall'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, sono concessi alle imprese di pesca e di acquacoltura, aventi sede nel compartimento marittimo di Pescara, le cui imbarcazioni da pesca siano state distrutte o danneggiate o i cui impianti di acquacoltura abbiano subito danni in dipendenza degli eventi alluvionali e delle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992. 2. L'indennita' di attesa di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e' concessa ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni di cui al precedente comma 1.