IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  23  dicembre 1992, n. 505, recante provvidenze in
favore delle zone colpite dalle eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi  nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre
calamita' naturali;
  Visto l'art. 7 della predetta legge concernente  le  provvidenze  a
favore  del  settore  della  pesca  e dell'acquacoltura in dipendenza
degli eventi alluvionali e delle condizioni meteomarine  avverse  dei
giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 nel compartimento marittimo di Pescara;
  Ritenuta  la  necessita'  di approvare le modalita' tecniche per la
concessione delle provvidenze previste dal suddetto art. 7;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Ambito territoriale, temporale e soggettivo
  1. I contributi previsti dall'art.  7,  comma  1,  della  legge  23
dicembre  1992,  n.  505,  sono  concessi  alle imprese di pesca e di
acquacoltura, aventi sede nel compartimento marittimo di Pescara,  le
cui imbarcazioni da pesca siano state distrutte o danneggiate o i cui
impianti  di  acquacoltura  abbiano  subito danni in dipendenza degli
eventi alluvionali e delle condizioni meteomarine avverse dei  giorni
9, 10 e 11 aprile 1992.
  2.  L'indennita'  di attesa di cui all'art. 7, comma 2, della legge
23 dicembre 1992, n. 505, e' concessa ai componenti  degli  equipaggi
delle imbarcazioni di cui al precedente comma 1.