AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397". Il D.L. n. 397/1992, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversita' atmosferiche, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992). Art. 1. 1. E' assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni: a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio; b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sori, Valbrevenna, ed in quelli individuati con delibera della giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita' ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi: a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonche' alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi; b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi. 3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria e' autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorita' degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni (a),per il triennio 1992-1994. La rideterminazione e' comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti. 4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5. 5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non puo' essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito. ____________ (a) La legge n. 183/1989 reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Si trascrive il testo del relativo art. 31: "Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento. 2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare: a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino; b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1; c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente nonche' dell'organica sistemazione; d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi; e) i fabbisogni finanziari. 3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini. 4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno. 6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi". Con D.P.C.M. 23 marzo 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1990) e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui al presente articolo.