AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge  alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397".
Il  D.L.  n.  397/1992,  recante  interventi urgenti nelle zone della
regione Liguria colpite da eccezionali avversita'  atmosferiche,  non
e'   stato   convertito   in   legge   per   decorrenza  dei  termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 del 5 dicembre 1992).
                               Art. 1.
  1.  E'  assegnato  alla  regione  Liguria,  per i primi impegni, un
contributo straordinario di lire  70  miliardi  per  provvedere  alla
realizzazione  degli  interventi  di  somma  urgenza conseguenti agli
eventi alluvionali dei giorni 22 e 27  settembre  1992  nei  seguenti
comuni:
    a)   provincia  di  Savona:  Savona,  Albisola  Marina,  Albisola
Superiore, Altare,  Andora,  Balestrino,  Bergeggi,  Borgio  Verezzi,
Bormida,  Cairo  Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle
Ligure,  Cosseria,  Dego,  Finale  Ligure,   Giustenice,   Giusvalla,
Magliolo,  Mallare,  Mioglia,  Orco  Feglino, Osiglia, Pallare, Piana
Crixia,  Pietra  Ligure,  Plodio,  Pontinvrea,  Quiliano,   Sassello,
Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;
    b)  provincia  di  Genova:  Genova,  Avegno, Bargagli, Bogliasco,
Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola  del
Cantone,   Lumarzo,   Mignanego,   Neirone,   Recco,  Ronco  Scrivia,
Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sori, Valbrevenna, ed in quelli
individuati con delibera della giunta regionale  ligure  n.  4576  in
data 8 ottobre 1992.
  2.  Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate, con decreto
del presidente della  regione  Liguria,  previa  deliberazione  della
giunta,   alla   integrazione   dei   bilanci  delle  amministrazioni
provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di  rispettiva
competenza,  diretti  alla  salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumita' ed indispensabili ad evitare  il  ripetersi  di  analoghe
situazioni di emergenza, relativi:
    a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie,
idriche,   fognarie,   igienico-sanitarie   e  simili,  nonche'  alla
sistemazione degli alvei e degli  argini  dei  corsi  d'acqua  ed  al
ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro
il limite di lire 55 miliardi;
    b)  all'assistenza  ai  cittadini,  anche  mediante erogazione di
contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni  ed  ai  beni
mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.
  3.  Per  far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale
volti alla eliminazione di situazioni di rischio e  alla  riparazione
di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui
al   comma   1,   e  per  la  esecuzione  di  opere  di  riequilibrio
idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria e' autorizzata a
rideterminare gli interventi e le  relative  priorita'  degli  schemi
previsionali  e  programmatici  di cui all'articolo 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed  integrazioni  (a),per
il  triennio 1992-1994. La rideterminazione e' comunicata entro venti
giorni a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione  del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che
provvede al trasferimento delle somme occorrenti.
  4. I benefici di cui agli articoli 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8  sono
concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili
ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia
asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i
soggetti   interessati   sono   tenuti  a  produrre  unitamente  alla
attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo
articolo 5.
  5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei  tributi  e
dei  contributi  oggetto  della sospensione di cui all'articolo 2 non
puo' essere comunque superiore di cinque volte  a  quello  del  danno
subito.
____________
   (a)   La   legge   n.  183/1989  reca:  "Norme  per  il  riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Si  trascrive  il
testo del relativo art. 31:
   "Art.  31  (Schemi  previsionali  e  programmatici).  -  1.  Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
costituite  le  Autorita'  dei  bacini  di  rilievo  nazionale,   che
elaborano  e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini
della  definizione  delle   linee   fondamentali   dell'assetto   del
territorio   con   riferimento   alla   difesa   del  suolo  e  della
predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di
indirizzo e coordinamento.
   2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
     a) gli adempimenti, e  i  relativi  termini,  necessari  per  la
costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
     b)   i   fabbisogni   cartografici   e   tecnici   e  gli  studi
preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
     c)  gli  interventi  piu' urgenti per la salvaguardia del suolo,
del territorio e degli abitati e  la  razionale  utilizzazione  delle
acque,  ai  sensi  della  presente  legge, dando priorita' in base ai
criteri integrati dell'incolumita'  delle  popolazioni  e  del  danno
incombente nonche' dell'organica sistemazione;
     d)  le  modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli
interventi;
     e) i fabbisogni finanziari.
   3.  Agli  stessi  fini  del  comma  1,  le   regioni,   delimitati
provvisoriamente,  ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano,
ove occorra, d'intesa, schemi con pari  indicazioni  per  i  restanti
bacini.
   4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge al Comitato dei Ministri di
cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la  difesa  del
suolo,  propone  al  Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi
disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
   5.  Per  l'attuazione  degli schemi di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50  per
cento  per  i  bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del
Volturno.
   6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta
media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla
quota riservata di cui  al  comma  5,  un  contributo  straordinario,
immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi".
   Con  D.P.C.M. 23 marzo 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 79 del 4 aprile 1990) e' stato  approvato  l'atto
di  indirizzo  e  coordinamento ai fini della elaborazione e adozione
degli  schemi  previsionali  e  programmatici  di  cui  al   presente
articolo.