IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 30
dicembre 1992 con cui e' stato approvato  il  programma  di  riordino
delle partecipazioni dello Stato di cui all'art. 16 del decreto-legge
11  luglio  1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, con legge 8
agosto 1992,  n.  359,  dando  mandato  al  Ministro  del  tesoro  di
adeguarne  i  contenuti  specifici  alle  osservazioni  contenute nei
pareri  forniti  dalla  Camera  dei  deputati  e  dal  Senato   della
Repubblica;
  Viste le indicazioni contenute in detta deliberazione del Consiglio
dei  Ministri in merito alle societa' che, nella fase piu' immediata,
saranno  oggetto  di  interventi  volti   alla   dismissione,   anche
attraverso  operazioni di cessione di attivita' e di rami di aziende,
scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni;
                              Delibera:
  1. La presente direttiva e' volta a regolare la dismissione,  anche
parziale,  delle  partecipazioni  attribuite  al Ministero del tesoro
nelle societa' di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 15  del  decreto-legge
11  luglio  1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992 n. 359, nonche' in quelle derivanti dalla  trasformazione
in  societa'  per  azioni ai sensi dell'art. 18 dello stesso decreto-
legge, ferme restando specifiche deliberazioni assunte o da assumersi
dal Consiglio dei Ministri.
  2. Alle stesse direttive saranno altresi' tenute a  conformarsi  le
societa'  di  cui  al punto 1 in sede di assunzione di determinazioni
relative alla  dismissione,  anche  parziale,  di  partecipazioni  di
controllo,  adottando  le opportune modalita' sulla base dell'assetto
dei poteri attribuiti in merito  dalle  previsioni  statutarie  o  da
eventuali   deleghe.   Dette   societa'   potranno  trasmettere  alle
controllate le presenti direttive nell'ambito delle proprie  funzioni
di indirizzo e coordinamento.
  3. Le dismissioni dovranno essere effettuate mediante:
   offerta  pubblica  di  vendita,  sia  a  prezzo fisso sia a prezzo
determinato con sistema d'asta;
   asta pubblica, con eventuale preselezione dei partecipanti,  anche
finalizzata  alla  formazione  di  un  nucleo stabile di azionisti di
riferimento;
   trattativa privata.
  4.  Alla  determinazione  del  valore   delle   partecipazioni   da
dismettere  dovra' provvedersi con l'assistenza di uno o piu' primari
intermediari specializzati, nazionali o  internazionali,  sulla  base
dei  criteri  comunemente  in  uso,  tenuto  conto  della consistenza
patrimoniale dell'azienda, della sua capacita' di reddito nonche' dei
valori determinati  in  occasione  della  conclusione  di  operazioni
analoghe  relative ad aziende dello stesso settore concluse in Italia
o all'estero.
  Ai fini della determinazione del prezzo  di  cessione  dei  titoli,
oltreche'  della  valutazione  definita  secondo  la procedura di cui
sopra, i soggetti proprietari potranno in  particolare  tenere  conto
sia  della  specifica  rilevanza  per  i  potenziali acquirenti delle
partecipazioni  offerte,  che  delle  condizioni  del mercato e degli
aggiustamenti  di  prezzo  opportuni  per  favorire   la   diffusione
dell'azionariato.
  5.  L'assistenza  di  consulenti  specializzati  (banche  d'affari,
societa' di revisione, esperti legali e  fiscali),  incaricati  dalle
societa'  i cui titoli saranno oggetto di dismissione, in accordo con
il soggetto proprietario, potra' riguardare la fase  propedeutica  al
collocamento  o  alla cessione, qualora siano richiesti interventi di
ristrutturazione  dell'impresa  sotto   il   profilo   istituzionale,
industriale, finanziario ed organizzativo.
  6.  La guida del consorzio di collocamento, previo acquisto a fermo
o con assunzione di  garanzia,  dovra'  essere  affidata  a  soggetti
diversi   da   quelli  incaricati  della  valutazione  ai  sensi  del
precedente punto 4, che dovranno comunque  partecipare  al  consorzio
stesso.
  7.  Ai  fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai punti 4 e 6
dovranno essere in ogni caso acquisite offerte di  non  meno  di  tre
specialisti nazionale e/o esteri. L'incarico di cui al punto 4 dovra'
essere  conferito  dal  soggetto  proprietario conformemente a quanto
previsto dalle disposizioni statutarie,  valutate,  anche  sul  piano
qualitativo, le offerte degli specialisti di cui sopra.
  8. La scelta dell'offerta pubblica di vendita, eventualmente con la
previsione   di   un   limite   massimo  al  quantitativo  di  azioni
acquistabili da ciascun singolo soggetto, e' coerente con l'obiettivo
della diffusione massima dell'azionariato ovvero con la diffusione di
una quota parziale del pacchetto di azioni di  proprieta'.  L'offerta
pubblica  di  vendita  puo'  anche  utilizzarsi  in  combinazione con
l'impiego delle alternative  modalita'  di  dismissioni  previste  al
punto  3,  ove  cio' risulti opportuno per il classamento della quota
residua (o di parte di tale quota) del capitale sociale.
  In   considerazione   dell'obiettivo   della   diffusione   massima
dell'azionariato, i soggetti proprietari potranno procedere alle rel-
ative  operazioni  operando,  in  sede  di  offerta  a  prezzo fisso,
riduzioni di prezzo cosi' come previsto al punto 4; tale  circostanza
dovra' essere chiaramente illustrata al pubblico dei risparmiatori al
fine di costituire un effettivo fattore incentivante e promozionale.
  9.  Allo  scopo  di  attenuare  il  rischio di riflusso sul mercato
secondario  delle   azioni   collocate,   favorendo   la   stabilita'
dell'investimento,  i  soggetti proprietari, potranno attribuire agli
acquirenti un buono rappresentativo di un diritto  alla  assegnazione
senza  corrispettivo  di  azioni  della stessa specie, esercitabile a
condizione che le azioni acquistate siano mantenute in proprieta' per
almeno tre periodi d'imposta consecutivi, incluso quello nel quale e'
effettuato il collocamento.
  L'offerta al pubblico potra' inoltre prevedere sia facilitazioni di
acquisto concesse a specifiche categorie di sottoscrittori attraverso
meccanismi di rateizzazione del prezzo sia criteri  preferenziali  di
riparto nel collocamento.
  In  particolare  e'  opportuno  che  godano  di  tali condizioni di
favore, anche differentemente parametrate:
   i dipendenti della societa' i cui titoli costituiscono oggetto del
collocamento e i dipendenti del soggetto proprietario delle azioni da
dismettere  nonche'  delle  societa'  dallo  stesso,  direttamente  e
indirettamente controllate;
   i  soggetti  legati  da  particolari  rapporti  contrattuali  alla
societa' i cui titoli costituiscono oggetto  di  collocamento,  quali
gli  assicurati,  i  clienti di enti creditizi ovvero gli utenti, nel
caso di imprese erogatrici di servizi di pubblica utilita'.
  10.  La  diffusione  del  capitale  azionario  dovra'   essere   in
particolare  favorita nel settore delle imprese erogatrici di servizi
di pubblica utilita';  in  tale  caso,  accanto  all'introduzione  di
specifiche   forme  di  tutela  dell'azionista  di  minoranza  potra'
procedersi nell'interesse degli utenti alla costituzione di  appositi
organismi  di  regolamentazione  e  di  controllo  della qualita' dei
servizi prodotti e dei prezzi applicati.
  11. Negli statuti delle societa'  per  le  quali  sia  prevista  la
realizzazione  di  una struttura proprietaria ad azionariato diffuso,
nel caso in  cui  le  stesse  operino  nei  settori  delle  pubbliche
utilita',  prima  della  perdita del controllo diretto o indiretto da
parte del Ministero del  tesoro,  dovranno  esser  inserite  clausole
comportanti  l'attribuzione  allo  Stato  di  diritti speciali per la
nomina di  uno  o  piu'  amministratori  e/o  sindaci,  per  impedire
alienazioni,  anche  di  aziende,  rami  o  parti  di  esse,  tali da
implicare   modifiche   sostanziali   dell'attivita'   caratteristica
effettivamente  svolta  al  momento  della  dismissione, per impedire
l'assunzione di partecipazioni rilevanti nella societa'  nonche'  per
impedire l'assunzione di modificazioni statutarie che, direttamente o
indirettamente,   possano   alterare  o  ostacolare  l'esercizio  dei
predetti diritti speciali.
  12. Il  ricorso  all'asta  pubblica  puo'  essere  finalizzato  sia
all'individuazione di un unico acquirente sia alla costituzione di un
nucleo stabile di azionisti di riferimento.
  In  entrambi  i  casi  la  procedura  relativa  a tale modalita' di
vendita, pur nel rispetto dell'obiettivo di massima del conseguimento
del  miglior  risultato  in  termine  di  prezzo,  potra'   prevedere
l'acquisizione  di  offerte  dei  potenziali acquirenti sulla base di
criteri qualitativi determinati. In concreto, i potenziali acquirenti
saranno selezionati sulla base di un'offerta  preliminare,  formulata
secondo   criteri   determinati   dal   venditore,   contenente,   in
particolare, l'indicazione delle modalita' di pagamento del prezzo  e
di   eventuali   garanzie   nonche'  delle  strategie  industriali  e
finanziarie.
  Sotto  il  profilo  qualitativo  dovra'   inoltre   tenersi   conto
dell'esperienza  maturata  nel  settore  di operativita' dell'azienda
oggetto di dismissione e di eventuali sinergie  con  essa.  Sotto  il
profilo  quantitativo,  nel  caso  in cui l'asta sia finalizzata alla
costituzione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento, dovra'
di norma prevedersi un  numero  contenuto  di  componenti  il  nucleo
stabile  di  azionisti  di  riferimento, un tetto relativo alla quota
individuale di partecipazione e un tetto, inferiore alla  maggioranza
assoluta  delle  azioni,  relativo  alla  quota  di  capitale sociale
complessivamente ascrivibile al medesimo nucleo stabile.
  In ogni caso,  sara'  possibile  assicurare  flessibilita'  per  il
venditore  a fronte delle offerte ricevute, attraverso la facolta' di
interrompere la  procedura,  di  consentire  successivi  rilanci,  di
procedere a trattativa privata.
  13. La realizzazione del nucleo stabile di azionisti di riferimento
deve  essere  attuata  mediante  stipulazione di patti parasociali in
grado di assicurare stabilita' nell'assetto  azionario  e  unita'  di
indirizzo  nella  gestione della societa' mediante la costituzione di
sindacati, rafforzati con il deposito delle azioni  sindacate  presso
la  stessa  societa'  ovvero con intestazione delle medesime azioni a
societa' fiduciarie la cui attivita' sia coordinata da una  direzione
avente, in particolare, i poteri di:
   1) valutare i risultati della societa' anche in corso di gestione;
   2)  curare l'esame delle proposte di variazione del capitale della
societa';
   3) curare l'esame delle strategie di bilancio  e  delle  strategie
relative ai nuovi investimenti della societa', nonche' delle proposte
relative   all'acquisizione   di   partecipazioni  o  di  altri  beni
patrimoniali di rilevante entita';
   4) curare l'esame delle proposte di variazione dello statuto della
societa'  e  delle  altre  proposte  su   argomenti   di   competenza
dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria;
   5)  formulare  proposte  relative  alla  determinazione del numero
complessivo degli amministratori;
   6) designare le persone che dovranno essere nominate a coprire  le
cariche   di   presidente  e/o  vice  presidente  e/o  amministratori
delegati, nonche' eventualmente di altri consiglieri della societa';
   7) designare, ove ne  sia  prevista  la  presenza,  i  membri  del
comitato esecutivo della societa';
   8)  designare  i  membri del collegio sindacale da proporre per la
nomina all'assemblea degli azionisti.
  14. Nel caso in cui, tra  i  componenti  il  nucleo  stabile  degli
azionisti  di  riferimento,  siano presenti il Ministero del tesoro o
societa' da esso direttamente o  indirettamente  controllate,  questi
dovranno  riservarsi il diritto di prelazione, per il caso in cui gli
altri aderenti al patto intendano cedere le proprie quote  sindacate,
ovvero  il  diritto  di  opzione  di  acquisto  delle quote sindacate
appartenenti ad aderenti al patto  stesso  che,  alla  scadenza,  non
intendano  rinnovarlo, ad un prezzo da determinarsi di comune accordo
o, in mancanza  di  accordo,  con  l'intervento  di  un  arbitratore,
nonche' la facolta' di gradimento all'ingresso di nuovi aderenti.
  Nell'ambito  dei  patti  di cui sopra, agli indirizzi dello Stato e
delle societa' da esso controllate dovra' essere riservata  efficacia
vincolante   ove   si   verta   su   specifici   accordi  di  portata
internazionale o di particolare valenza strategica.
  I patti avranno di norma durata compresa fra i  cinque  e  i  dieci
anni.
  15.   La   vendita  a  trattativa  privata,  che  e'  coerente  con
l'obiettivo della predeterminazione  specifica  del  soggetto  o  dei
soggetti  acquirenti,  puo' essere utilizzata solamente ove ricorrano
interessi pubblici di particolare rilevanza.
  In  tale  caso,  ferma  restando  la   necessita'   della   massima
trasparenza   del   prezzo   di  vendita,  da  garantirsi  attraverso
l'affidamento dell'incarico per la determinazione  del  valore  della
partecipazione almeno a due soggetti individuati secondo la procedura
di   cui   al   punto  7,  il  prezzo  stesso  dovra'  riflettere  la
significativita' per l'acquirente della  quota  di  capitale  sociale
oggetto dell'operazione di dismissione.
  16.  Saranno  favorite  operazioni di ricapitalizzazione societaria
sia  in  concomitanza  con  operazioni  di   dismissione   di   quote
direttamente o indirettamente possedute dal Ministero del tesoro, sia
tramite  aumenti  di  capitale con esclusione dei diritti di opzione,
nell'interesse sociale, riservati al pubblico o all'ingresso di  soci
di rilievo.
  17.   Nel  procedere  alle  dimissioni,  dovranno  essere  previste
specifiche  forme  di  tutela  degli  azionisti  di   minoranza;   in
particolare  le  societa'  favoriranno l'inserimento negli statuti di
meccanismi volti ad assicurare ad essi adeguata rappresentanza  negli
organi di gestione attraverso la previsione del voto di lista.
  Le  societa'  che  hanno  emesso  azioni  di  risparmio favoriranno
soluzioni che consentano la conversione  di  tali  titoli  in  azioni
ordinarie,  determinando  un equo rapporto di concambio che tenga nel
dovuto conto le  maggiorazioni  di  dividendo  godute  nei  trascorsi
esercizi sociali dalle azioni di risparmio.
  18.   In   ogni   caso   ove  risulti  opportuno,  potranno  essere
statutariamente previsti tetti massimi individuali (anche  a  livello
di gruppo) di partecipazione al capitale.
  In   linea   di   principio   non   dovra'  essere  operata  alcuna
discriminazione fra investitori nazionali ed investitori esteri.
  L'eventuale riserva  di  quote  di  pertinenza  dello  Stato  o  di
soggetti  pubblici, o di azionisti domestici dovra' comunque avvenire
nel rispetto della normativa comunitaria.
  19. Le societa' di cui al punto 1 e, tramite  queste,  le  societa'
dalle stesse controllate, forniscono periodicamente al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  nonche'  dei Ministri azionisti informative
sull'applicazione delle procedure di dismissioni di cui alla presente
delibera.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO