Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  controllata  "Moscadello  di  Montalcino"
riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
1984 (Gazzetta Ufficiale n. 139  del  14  giugno  1985),  propone  la
modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli  interessati
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola, entro sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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      Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
   denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
e'  riservata  al  vino  bianco  che  risponde  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.