IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi da capitale; Visto il proprio decreto n. 826271 del 17 dicembre 1992, debitamente registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1992, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 385; Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali fino all'importo di 5 miliardi di marchi tedeschi; Considerato che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile - anche denominati in altra valuta - ottenendo condizioni di costo piu' favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, fino all'importo di 5.000.000.000 di marchi tedeschi ad un tasso di interesse fisso pari al 7,25 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di febbraio 1994.