IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 27 luglio 1992 presentata dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di capitalizzazione e di condizioni speciali di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta domanda; Vista la lettera n. 224037 del 29 ottobre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino: 1) tariffe di capitalizzazione finanziaria a premio unico con rivalutazione del capitale da applicare a contratti emessi in forma collettiva (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1); 3) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 1).