IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto legislativo del capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre  1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e
2 aprile 1951, n. 302;
  Visto l'art. 15 della legge  17  febbraio  1971,  n.  127,  che  ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
  Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, modificato in data 29
marzo  1989,  con  il  quale  sono  state determinate le modalita' di
accertamento e  di  riscossione  dei  contributi  dovuti  dagli  enti
cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;
  Ritenuto  necessario  procedere alla determinazione, per il biennio
1993-94, della misura del contributo anzidetto;
  Sentito ai sensi di legge ed in  via  d'urgenza,  il  parere  della
Commissione centrale per le cooperative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  dovuto  dagli  enti  cooperativi  relativamente  al
servizio delle ispezioni ordinarie verra' corrisposto, per il biennio
1993-94, nella misura sottoindicata e con le  medesime  modalita'  di
accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8
ottobre  1973 citato in premessa ad eccezione, per quanto concerne la
riscossione,  delle  modalita'  di  versamento  dei   contributi   di
pertinenza  del  Ministero che verranno versati presso una sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
  In tal senso deve ritenersi modificato l'art. 7 del citato  decreto
ministeriale 8 ottobre 1973.
  Per  il  biennio cui si riferisce il presente decreto il termine di
cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 viene  fissato
in  sessanta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana;
dalla  scadenza di detto termine decorrera' quello previsto dall'art.
5 del citato decreto.
    a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento o un
capitale versato non superiore  a  L.  500.000  o  un  fatturato  non
superiore a L. 1.000.000.000: L. 350.000;
    b)  enti  cooperativi  con numero di soci superiore a cento e non
superiore a mille o un capitale versato superiore a L. 500.000 e  non
superiore  a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000
e non superiore a L. 4.000.000.000: L. 900.000;
    c) enti cooperativi con numero di soci superiore  a  mille  o  un
capitale  versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a
L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000: L. 1.800.000;
    d)  enti  cooperativi   con   un   fatturato   superiore   a   L.
30.000.000.000: L. 3.000.000.