IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art.  5  della  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee e del 20 dicembre 1968, n. 68/414;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Visto l'art. 19 di detta legge;
  Tenuto  conto  che  il  Comitato  per  la  gestione delle scorte di
riserva di prodotti petroliferi,  nel  periodo  di  applicazione  del
decreto ministeriale n. 15347 in data 4 marzo 1992 non ha riscontrato
carenze  di  prodotti  di  categoria  B e C per le quali anzi si sono
evidenziate giacenze tali da garantire un sicuro e pronto impiego  di
detti prodotti nell'interesse del Paese;
  Ritenuto  di dover comunque assicurare la prosecuzione sperimentale
del decreto ministeriale n. 15347 del 4 marzo 1992 anche  per  l'anno
1993 per i soli prodotti di categoria A;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  conversione  delle  scorte  di  prodotti  finiti in greggio e/o
semilavorati puo' essere effettuata  nella  misura  massima  del  40%
dell'obbligo per i prodotti di categoria A e B e nella misura massima
del  50% dell'obbligo per prodotti di categoria C, secondo il fattore
di conversione annualmente fissato  dal  Ministero  dell'industria  e
riportato nel decreto di imposizione delle scorte.