IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 5 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee e del 20 dicembre 1968, n. 68/414; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto l'art. 19 di detta legge; Tenuto conto che il Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, nel periodo di applicazione del decreto ministeriale n. 15347 in data 4 marzo 1992 non ha riscontrato carenze di prodotti di categoria B e C per le quali anzi si sono evidenziate giacenze tali da garantire un sicuro e pronto impiego di detti prodotti nell'interesse del Paese; Ritenuto di dover comunque assicurare la prosecuzione sperimentale del decreto ministeriale n. 15347 del 4 marzo 1992 anche per l'anno 1993 per i soli prodotti di categoria A; Decreta: Art. 1. La conversione delle scorte di prodotti finiti in greggio e/o semilavorati puo' essere effettuata nella misura massima del 40% dell'obbligo per i prodotti di categoria A e B e nella misura massima del 50% dell'obbligo per prodotti di categoria C, secondo il fattore di conversione annualmente fissato dal Ministero dell'industria e riportato nel decreto di imposizione delle scorte.