LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49; Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con propria delibera n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1987; Viste le proprie delibere n. 2725 del 19 febbraio 1987 e n. 4808 del 24 luglio 1990, concernenti modificazioni al predetto regolamento, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1987 e n. 182 del 6 agosto 1990; Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1991; Visti in particolare gli articoli 7 e 26 del predetto regolamento, in forza dei quali il bilancio di esercizio corredato dalla relazione degli amministratori e dei sindaci, dagli allegati di cui all'art. 2424 del codice civile, dalla relazione della societa' di revisione e dal verbale di approvazione dell'assemblea, oltre ad essere messi a disposizione del pubblico, devono altresi' essere fatti pervenire alla Consob; Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149; Considerato che ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del richiamato regolamento n. 233, occorre determinare gli atti e i documenti da trasmettere nonche' i dati e le notizie da comunicare alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa periodicamente da parte degli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o piu' mercati ristretti; Ritenuto necessario che gli emittenti i titoli ammessi alla negoziazione inviino alla Commissione i verbali assembleari relativi alle deliberazioni riguardanti l'approvazione delle proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria; Delibera: A) E' revocata la delibera 4810 del 24 luglio 1990. B) Gli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o piu' mercati ristretti devono comunicare alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, mediante lettera raccomandata, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato l'approvazione delle proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, il verbale dell'assemblea e le deliberazioni adottate. C) Ai verbali assembleari, per i quali sia previsto l'obbligo di invio alla Commissione, devono essere allegati, come parte integrante, i seguenti dati e notizie: 1) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonche' i soggetti votanti in qualita' di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari; 2) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute. D) Nei verbali assembleari devono essere inserite le seguenti notizie: 1) l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate; 2) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'esistenza o alla mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse. E) I verbali assembleari trasmessi alla Consob devono contenere l'attestazione di conformita' all'originale apposta dal rappresentante legale o da un notaio. F) Nelle ipotesi di cui agli articoli 2420- bis, quarto comma, e 2444, primo comma, del codice civile, deve essere comunicato alla Consob, nello stesso giorno in cui l'attestazione dell'esecuzione dell'aumento di capitale e' stata iscritta presso la cancelleria del tribunale, la data dell'iscrizione, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui e' suddiviso. Qualora la societa' non sia assoggettata agli obblighi di cui alle predette norme, la medesima comunicazione e' dovuta al completamento delle operazioni di aumento del capitale sociale. G) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, deve essere comunicata alla Consob la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, con l'indicazione, per ogni singolo componente, della data di accettazione della nomina. Entro dieci giorni dal loro verificarsi, devono essere comunicate alla Consob le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con l'indicazione della data di cessazione della carica e/o di accettazione della nomina, nonche' le variazioni intervenute nella carica di direttore generale, ove prevista, e i dati anagrafici relativi ai soggetti considerati. H) Entro dieci giorni da quello in cui la societa' e' venuta a conoscenza del loro verificarsi, devono essere comunicate alla Consob le variazioni rilevanti intervenute nelle percentuali di partecipazione al capitale da parte degli azionisti, rilevate in base alle risultanze del libro dei soci, alle comunicazioni ricevute, ad esclusione di quelle pervenute ai sensi dell'art. 1/5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e ad altre informazioni a disposizione. I) Le societa' strutturate in forma cooperativa devono comunicare alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, e con supporto di idonea documentazione, i dati relativi all'anno precedente concernenti i trasferimenti di azioni per i quali il consiglio di amministrazione ha espresso il placet, nonche' i casi in cui e' stato negato il gradimento, indicando il numero di azioni cui si riferisce il diniego e le motivazioni eventualmente adottate. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 3 febbraio 1993 Il presidente: BERLANDA