LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157;
  Visti  gli articoli 13 e 24, comma 1, del regolamento approvato con
propria delibera n. 5553 del 14 novembre 1991;
                              Delibera:
  1. I  soggetti  capigruppo  di  un  gruppo  al  quale  appartengono
emittenti   valori   mobiliari   diversi   dalle   obbligazioni   non
convertibili quotati in borsa, ammessi alle negoziazioni nel  mercato
ristretto o nei mercati di cui all'art.  20, commi 4 e 8, della legge
2  gennaio 1991, n. 1, devono informare la Consob delle operazioni di
compravendita a termine fermo e  a  premio  aventi  ad  oggetto  tali
valori mobiliari o diritti di opzione ad essi relativi nonche' valori
mobiliari ammessi alle negoziazioni nei suddetti mercati, da chiunque
emessi, che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere detti
valori mobiliari:
    a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al
gruppo  per  proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti
al gruppo stesso;
    b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da
soggetti appartenenti al gruppo stesso.
  2. Ai fini della presente delibera, si considerano appartenenti  al
gruppo  cui  appartengono  emittenti  valori  mobiliari  ammessi alle
negoziazioni nei mercati di  cui  al  paragrafo  1  i  soggetti  che,
direttamente  o  per  interposta persona o per il tramite di societa'
controllata ovvero  in  virtu'  di  particolari  vincoli  o  accordi,
controllano   tali   emittenti,   ne  sono  controllati  ovvero  sono
controllati dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi,
intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art.  7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  3.  Non devono essere comunicate alla Consob a norma della presente
delibera:
    a) le operazioni effettuate tra i soggetti di cui al paragrafo  1
fuori dai mercati ivi indicati;
    b)  le  operazioni  di  acquisto  o  di sottoscrizione effettuate
esercitando diritti di acquisto o di sottoscrizione, ivi  compresi  i
diritti di opzione, rivenienti da valori mobiliari di proprieta';
    c)  le  operazioni  conseguenti  all'esercizio  della facolta' di
ritirare  o  consegnare  rinveniente  da  precedenti  operazioni   di
compravendita a termine a premio.
  4. I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni di cui al
paragrafo  1  effettuate  in  ciascuna  giornata, devono inviare alla
Consob comunicazioni scritte contenenti le informazioni di  cui  agli
schemi A e B allegati alla presente delibera e redatte in conformita'
agli  schemi  stessi.  Per  ciascun  valore  mobiliare  e per ciascun
soggetto che ha effettuato operazioni devono essere inviate  separate
comunicazioni.
  5.  Le  comunicazioni  possono  essere  inviate alla Consob anche a
mezzo telex o telefax e devono comunque pervenire alla Consob  stessa
entro   il   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a  quello  di
effettuazione. Ove la comunicazione sia effettuata a  mezzo  lettera,
sulla   relativa   busta   deve   essere  indicato  che  trattasi  di
comunicazione  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  del  regolamento
approvato  con  delibera  n.  5553  del  14  novembre  1991.  Analogo
riferimento deve essere contenuto nella parte iniziale  del  telex  o
del telefax.
  6.  Con  delibera  della  Consob potranno essere stabilite speciali
modalita' di comunicazione delle informazioni di cui al  paragrafo  1
che prevedano il ricorso a sistemi elettronici di trasmissione dati o
a supporti magnetici.
  7.   Le   comunicazioni  di  cui  al  paragrafo  4  possono  essere
effettuate, su delega, dai soggetti di cui alle lettere a) e  b)  del
paragrafo 1 che hanno posto in essere le operazioni e che assumono la
responsabilita' delle relative comunicazioni.
  8.   Qualora  il  quantitativo  di  ciascuna  categoria  di  valori
mobiliari di cui al paragrafo 1 complessivamente negoziato in un mese
solare  dai  soggetti  ivi  indicati  ecceda  il  25  per  cento  del
quantitativo  medio scambiato mensilmente nel semestre precedente nel
mercato in cui i valori mobiliari sono ammessi alle  negoziazioni,  i
soggetti  capigruppo  devono  informare  il pubblico delle operazioni
effettuate nel mese stesso. Ai fini del computo del quantitativo  dei
valori  mobiliari  negoziati  nel  mese, non si tiene conto di quelli
oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 3 mentre si tiene  conto
dei titoli compravenduti a premio ancorche' la facolta' non sia stata
ancora esercitata ovvero il premio sia stato abbandonato.
  9.  Nel  caso di cui al precedente paragrafo, i soggetti capigruppo
devono diffondere presso il pubblico, entro cinque giorni  lavorativi
dalla  fine  del  mese  in  cui  si sono verificate le condizioni ivi
previste, un comunicato contenente le informazioni di cui allo schema
C allegato alla presente  delibera  e  redatto  in  conformita'  allo
schema  stesso,  con  le  modalita'  di cui all'art. 17, comma 1, del
regolamento approvato con delibera n.  5553  del  14  novembre  1991.
Copia  del  comunicato deve essere inviata, negli stessi termini alla
Consob.
  10. La presente delibera sara' inviata agli organi locali di borsa,
che ne cureranno la diffusione nei modi  d'uso,  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed
entrera' in vigore a partire dal 1 marzo 1993. Dalla stessa data  e'
abrogata la delibera della Consob n. 2681 del 28 gennaio 1987.
   Roma, 7 gennaio 1993
                                              Il presidente: BERLANDA