IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario", e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: "Introduzione insegnamenti complementari negli statuti delle universita'"; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica"; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989: "Modificazione dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria"; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visti i pareri favorevoli del Consiglio universitario nazionale del 9 luglio 1992 e del 16 settembre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. I vigenti articoli 92, 93 e 97 relativi alla facolta' di ingegneria sono soppressi e cosi' riformulati: Art. 92. - La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree: nel settore civile: in ingegneria civile; in ingegneria edile; nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica; in ingegneria informatica; nel settore industriale: in ingegneria elettrica; intersettoriale: in ingegneria per l'ambiente ed il territorio. La durata degli studi e' di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 93. - Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 92, oltre che in orientamenti definiti dalla facolta' nel manifesto annuale degli studi, possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati: Corso di laurea in ingegneria civile: Indirizzi: 1) idraulica; 2) strutture. Corso di laurea in ingegneria elettronica: Indirizzi: 1) microelettronica; 2) strumentazione; 3) telecomunicazioni. Corso di laurea in ingegneria elettrica: Indirizzi: 1) automazione industriale; 2) energia. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria" con la specificazione del corso di laurea seguito. Art. 97. - Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le 29 annualita' previste nel precedente art. 95 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: 1-4 4 annual. A012 (Geometria) A021 (Analisi matematica) A030 (Fisica matematica) 5-6 2 annual. B011 (Fisica generale) 7 1 annual. I250 (Sistemi di elaborazioni delle informazioni) 8 1 annual. C060 (Chimica) 9 1 annual. H150 (Estimo) I270 (Ingegneria economico-gestionale) P012 (Economia politica) 10 1 annual. H110 (Disegno) 11 1 annual. H011 (Idraulica) 12 1 annual. H071 (Scienza delle costruzioni) 13 1 annual. H081 (Architettura tecnica) 14 1 annual. I050 (Fisica tecnica) 15 1 annual. I070 (Meccanica applicata alle macchine) I170 (Elettrotecnica e tecnologie elettriche) 16 1 annual. H072 (Tecnica delle costruzioni) 17 1 annual. H060 (Geotecnica) 18 1 annual. H050 (Topografia e cartografia) 19 1 annual. H143 (Tecnica urbanistica) 20 1 annual. H012 (Costruzioni idrauliche e marittime) Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: 21 1 annual. D022 (Geologia applicata) 22 1 annual. H012 (Costruzioni idrauliche e marittime) 23 1 annual. H020 (Ingegneria sanitaria-ambientale) Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: 21-22 2 annual. H071 (Scienza delle costruzioni) 23 1 annual. H072 (Tecnica delle costruzioni)