IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanita'; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma del precitato art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 11 del richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina il versamento dei contributi assistenziali per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; Visto il comma 9 del predetto art. 11 che prevede l'attribuzione dei contributi assistenziali alle regioni e province autonome in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale; Visto in particolare il comma 10 del predetto art. 11 che prevede tra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro siano fissate le modalita' di versamento dei contributi assistenziali su appositi conti correnti infruttiferi da istituire presso la Tesoreria centrale dello Stato; Decreta: Sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono altresi' istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano contabilita' speciali di giro fondi intestate alle stesse regioni e province autonome per le finalita' dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I versamenti dei contributi assistenziali di cui al predetto art. 11 sono effettuati in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dagli iscritti al Servizio sanitario nazionale; limitatamente al 1993 il versamento dei contributi sui redditi da pensione e da rendita vitalizia e' effettuato in relazione al luogo di pagamento della pensione. Per i predetti versamenti si osservano le seguenti modalita': A) Sui conti correnti istituiti presso la Tesoreria centrale affluiscono: i contributi di cui ai comma 1 e 3 del citato art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; i contributi di cui al comma 6 del citato art. 11 che i soggetti ivi contemplati sono tenuti a versare all'I.N.P.S., distinti per regioni e province autonome di destinazione, per essere dal medesimo Istituto riversati nei predetti conti; i contributi relativi ai redditi di lavoro dipendente e di pensione erogati dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. B) Sulle contabilita' speciali di giro fondi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano affluiscono i contributi versati dalle amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' dagli ordinatori secondari di spese statali con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento in apposito conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma e gestito dall'amministrazione postale che provvede mensilmente a riversare alle predette contabilita' speciali di giro fondi, le somme affluite sui citati conti correnti postali. Alle medesime contabilita' speciali di giro fondi aperte nelle sezioni dei capoluoghi di regione e province autonome affluiscono altresi' i contributi di cui al comma 5 del ripetuto art. 11: 1) riscossi direttamente dal concessionario competente; 2) corrisposti mediante delega irrevocabile alle aziende di credito di cui all'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che, previo accentramento e suddivisione delle somme riscosse su base regionale secondo il domicilio fiscale del contribuente, provvedono al versamento delle somme stesse entro cinque giorni dal giorno di riscossione; per le somme da versare presso le sezioni competenti a favore di contabilita' speciali di altre regioni o province autonome detto termine e' di sette giorni; 3) corrisposti mediante delega irrevocabile all'amministrazione postale con versamento da effettuare sui predetti appositi conti correnti gestiti dall'amministrazione postale che provvede mensilmente a riversare alle contabilita' speciali di giro fondi le somme affluite sul citato conto corrente; con tali modalita' sono riscossi anche i contributi versati dai cittadini stranieri residenti in Italia. I contributi di cui al comma 5 del predetto art. 11 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati e riscossi dai datori di lavoro e dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono versati, dai medesimi datori di lavoro ed enti, con le stesse modalita' previste per i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale riferiti ai redditi di lavoro dipendente. I documenti contabili di entrata nelle contabilita' speciali e le attestazioni di versamento sui citati appositi conti correnti postali sono trasmessi dalle competenti tesorerie e dall'amministrazione postale alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate. Roma, 6 febbraio 1993 Il Ministro: BARUCCI