Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, e' stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti. Con riferimento alla societa' Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., ricompresa nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s., si sono verificati mutamenti nell'azionariato della stessa tali da comportare l'indicazione del sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto: (% di possesso Societa' con azioni quotate in borsa % precedente) - - - Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. (*) 54,08 (58,12) ----------- (*) Societa' in cui piu' azionisti hanno aggregato le partecipazioni possedute al fine di dare unicita' di indirizzo alla gestione sociale.