Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181  del  3  agosto  1992,  e'
stato  indicato,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3, della legge in
oggetto,  l'ammontare   delle   partecipazioni   rilevanti   per   la
configurazione  dell'obbligo  di  promuovere  un'offerta  pubblica di
acquisto.
   L'ammontare sopra  individuato  deve  essere  reso  periodicamente
noto,  sempre  a  tenore  della  norma  citata,  entro  trenta giorni
dall'approvazione del bilancio annuale  o  al  verificarsi  di  fatti
oggettivamente rilevanti.
   Con  riferimento  alla  societa'  Banco  Ambrosiano Veneto S.p.a.,
ricompresa nell'elenco reso noto con la richiamata  comunicazione  n.
92005380   del   24   luglio   u.s.,  si  sono  verificati  mutamenti
nell'azionariato della stessa tali da  comportare  l'indicazione  del
sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la
configurazione  dell'obbligo  di  promuovere  un'offerta  pubblica di
acquisto:
                                                     (% di possesso
Societa' con azioni quotate in borsa      %           precedente)
               -                          -                 -
Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. (*)      54,08            (58,12)
-----------
   (*)  Societa'  in  cui   piu'   azionisti   hanno   aggregato   le
partecipazioni  possedute  al fine di dare unicita' di indirizzo alla
gestione sociale.