IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  407,  il
quale  prevede  che  per le imprese operanti nelle circoscrizioni che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste  di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media   nazionale,   la   quota   dei   contributi  previdenziali  ed
assistenziali per i lavoratori assunti con  contratto  di  formazione
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli  apprendisti  dalla  legge  19  gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto-legge 29 marzo  1991,  n.  108,  convertito  nella
legge  n.  169  del  1  giugno  1991  che  stabilisce che nelle aree
svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29  dicembre  1990,
n.  407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa
sino all'eta' di 32 anni;
  Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al  predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese  operanti  nelle  circoscrizioni non ricomprese nei territori
del Mezzogiorno di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione  residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla   media
nazionale;
  Considerato  che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste
di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e'  stata
individuata  dalla  Direzione  generale dell'Osservatorio del mercato
del lavoro nella misura del 10,21;
  Vista la proposta della commissione  regionale  per  l'impiego  del
Piemonte  del  21  ottobre  1992  che,  nell'integrare  le precedenti
delibere del 20 febbraio 1992 e del 28 aprile 1992, ha individuato la
circoscrizione di Torino tra le aree svantaggiate del Centro-Nord, in
quanto presenta un rapporto tra iscritti alla 1a classe  delle  liste
di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta
in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i
lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro a decorrere dal
1  gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992 da imprese operanti nella
circoscrizione di Torino.
  Nella predetta circoscrizione, ai sensi del decreto-legge  9  marzo
1991,  n.  108,  convertito  nella  legge  n.  169 del 1 giugno 1991
l'assunzione con contratto  di  formazione  lavoro  e'  ammessa  sino
all'eta' di 32 anni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI