IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace; Rilevato che l'organico del personale di cancelleria e' stato aumentato complessivamente di n. 6.059 unita', di cui 1.222 della terza qualifica funzionale; Rilevato che le modalita' di immissione nel ruolo del personale di cancelleria del personale in servizio negli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 devono tener conto dei profili professionali nei quali detto personale e' inquadrato, nonche' dei requisiti richiesti al personale gia' in ruolo dell'Amministrazione giudiziaria per l'accesso alle corrispondenti categorie di personale; Visti gli allegati A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, concernenti le qualifiche funzionali del personale dipendente dagli enti locali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente la individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; Decreta: Il personale della terza qualifica funzionale in servizio negli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 e' immesso, a domanda, nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed inquadrato nella terza qualifica funzionale profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera. Roma, 25 settembre 1992 Il Ministro: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992 Registro n. 86 Giustizia, foglio n. 49