IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Pistoia dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 22 settembre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Pistoia non ha funzionato; Ritenuto che la situazione cosi' come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni; Decreta: Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Pistoia e' accertato per il giorno 22 settembre 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA