Con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita' di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane e' determinata come segue, a decorrere dal 1 gennaio 1993: compenso annuo lordo: L. 40.000.000; importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi sociali del Fondo stesso, con il limite di una sola medaglia per una stessa giornata, anche nel caso di partecipazione a piu' riunioni: L. 200.000.