Con decreto ministeriale 2 febbraio  1993,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita'
di  carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per
le autostrade e per le ferrovie  metropolitane  e'  determinata  come
segue, a decorrere dal 1 gennaio 1993:
    compenso annuo lordo: L. 40.000.000;
    importo  unitario  della  medaglia  di  presenza spettante per la
partecipazione alle sedute degli organi sociali del Fondo stesso, con
il limite di una sola medaglia per una  stessa  giornata,  anche  nel
caso di partecipazione a piu' riunioni: L. 200.000.