AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto  dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 maggio 1992, n.  296,
21  luglio  1992,  n.  345,  limitatamente  all'art.  9  (v. nota (d)
all'art. 1, n.d.r. ), e  19  ottobre  1992,  n.  412".  I  DD.LL.  n.
296/1992,  recante  copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti
pubblici  locali,  n.  345/1992,  recante  misure  urgenti  in  campo
economico  e  sociale, e n. 412/1992, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  155 del 3 luglio 1992, n. 185 del 7 agosto 1992 e n.
298 del 19 dicembre 1992).
 
                               Art. 1.
 
  1. Lo Stato concorre  alla  parziale  copertura  dei  disavanzi  di
esercizio  relativi  agli  anni  1987-1991  dei  servizi di trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981,  n.
151,  con un contributo straordinario (( di lire 380 miliardi )) . Le
regioni e gli enti locali sono  autorizzati  a  contrarre  mutui  con
istituti  diversi  dalla  Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la
copertura di disavanzi di  esercizio  di  trasporto  locale  relativi
all'anno  1991;  l'onere  di  ammortamento  dei mutui e' a carico dei
bilanci degli enti locali e delle regioni.  Ai  fini  dell'assunzione
dei  predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli
2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.
310,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403 (a).
  2.  Il  contributo di cui al comma 1 e' attribuito, con decreto del
Ministro dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge  23
agosto  1988, n. 400 (b), alle regioni a statuto ordinario sulla base
di quanto assegnato in sede di riparto del  Fondo  nazionale  per  il
ripiano  dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151 (c), alle singole regioni  relativamente  agli
anni 1987-1991.
(( 3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di   ))
(( esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di         ))
(( trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di     ))
(( concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ))
(( ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32  ))
(( miliardi. Il contributo e' ripartito con decreto del Ministro   ))
(( dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio ))
(( risultanti a tutto il predetto anno 1992.                       ))
  4.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  possono  ricorrere, anche in
eccedenza  ai  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente  per   le
anticipazioni   di   tesoreria,  ad  anticipazioni  straordinarie  di
tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi  di
trasporto   pubblico   locale   risultanti  dai  bilanci  debitamente
approvati  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.     Il  costo   delle
anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse
in  applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n.
345 (d), e' assunto a carico dei bilanci delle regioni e  degli  enti
locali;  le  anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 345 del 1992 (d), sono estinte  con  i  mutui
che  gli  enti  predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei
disavanzi.
(( 4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 e'        ))
(( subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte  ))
(( degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove     ))
(( ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che   ))
(( preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il  ))
(( termine del 31 dicembre 1996. I contenuti                       ))
(( del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7       ))
(( dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. ))
(( 403 (a). Il piano di risanamento e' approvato dalla regione.    ))
((    4-ter.    In relazione al riparto del Fondo nazionale per il ))
(( ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della  ))
(( legge 10 aprile 1981, n. 151 (c), relativo all'anno 1993,       ))
(( confluito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre     ))
(( 1992, n. 500 (e), nel fondo comune di cui all'articolo 8 della  ))
(( legge 16 maggio 1970, n. 281 (f), e ai nuovi criteri fissati    ))
(( dal citato articolo 3 della legge n. 500 del 1992 (e), e'       ))
(( istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni  ))
(( che abbiano  subito rispetto all'anno 1992 una consistente      ))
(( riduzione della loro assegnazione, di rientrare                 ))
(( progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di      ))
(( riparto ordinario.                                              ))
(( 4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter e' costituito per      ))
(( l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed e' ripartito    ))
(( con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il      ))
(( Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4- ))
(( ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti   ))
(( tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui          ))
(( all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400    (b) .     ))
(( 5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,  ))
(( pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire               ))
(( 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:                      ))
(( a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante         ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al         ))
(( capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del       ))
(( tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando                 ))
(( l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la            ))
(( ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici      ))
(( locali (rate ammortamento mutui)";                              ))
(( b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante         ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al         ))
(( capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del       ))
(( tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando    ))
(( l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.        ))
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      --------------------------------------------------------
 
             (a) Il D.L. n. 310/1990 reca: "Disposizioni  urgenti  in
          materia di finanza locale". Si trascrive il testo dei primi
          tre  commi  e del comma 7 dell'art. 2 e dei primi due commi
          dell'art. 2-bis:
             "Art. 2, commi 1, 2, 3 e 7. - 1. Gli  enti  locali  sono
          autorizzati  a  contrarre  mutui decennali per la copertura
          dei disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
          pubbliche  e  dei servizi di trasporto in gestione diretta,
          relativi agli esercizi 1987-90.  Detti  mutui  non  possono
          essere  concessi  dalla  Cassa  depositi e prestiti e dalla
          Direzione  generale  degli  istituti  di   previdenza   del
          Ministero del tesoro.
             2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il
          finanziamento   delle  somme  occorrenti,  entro  i  limiti
          derivanti   dalla   partecipazione   azionaria,   per    la
          ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in
          forma  di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste
          la  posizione  di  unico  azionista  o  di   azionista   di
          maggioranza.
             3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti,
          anche  in  eccedenza  al  limite di indebitamento stabilito
          dall'art. 1 del decreto-legge 29  dicembre  1977,  n.  946,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          1978, n.  43;  l'importo  degli  interessi  delle  rate  di
          ammortamento  concorre,  comunque,  alla determinazione del
          limite di indebitamento per ciascuno degli anni  successivi
          a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.
             4.-6. (Omissis).
             7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:
               a)  l'adeguamento,  a decorrere dal primo anno del pi-
          ano, dei proventi del traffico nelle  misure  stabilite  ai
          sensi  dell'art. 6, primo comma, lettera b), della legge 10
          aprile 1981, n. 151;
               b) la ristrutturazione dei servizi e  della  rete  con
          dimostrazione delle economie conseguibili;
               c)   il   contenimento   programmato  delle  spese  di
          personale".
             "Art. 2-bis, commi 1  e  2.  -  1.  Le  regioni  possono
          contrarre   mutui   decennali,  nei  limiti  delle  perdite
          risultanti dai bilanci redatti e approvati ai  sensi  delle
          norme  vigenti  relativamente  agli anni 1987, 1988, 1989 e
          1990, per il  ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle
          aziende  di trasporto pubbliche, private ed in concessione,
          che non hanno trovato copertura con  i  contributi  di  cui
          all'art.  6  della  legge  10  aprile 1981, n. 151, nonche'
          limitatamente agli importi  residuati  dopo  l'applicazione
          dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto.
             2.  L'assunzione  dei  mutui  di  cui  al  comma  1 puo'
          avvenire anche in deroga ai  limiti  previsti  dalle  leggi
          vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con
          decreto del Ministro del tesoro".
             La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  23  maggio-18
          giugno 1991, n. 284 (Gazz. Uff. - 1a serie speciale - n. 25
          del  26  giugno  1991)   ha   dichiarato   l'illegittimita'
          costituzionale dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo.
             (b)    La    legge   n.   400/1988   reca:   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri).   Si trascrive il testo del
          relativo art. 12:
             "Art. 12 (Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti di informazione agli indirizzi di politica generale
          suscettibili  di  incidere  nelle  materie  di   competenza
          regionale,  esclusi  gli  indirizzi  generali relativi alla
          politica estera, alla difesa e  alla  sicurezza  nazionale,
          alla giustizia.
             2.   la  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve   prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b) sui criteri generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo  parere  della  commissione  parlamentare   per   le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          a rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  e'  stata  riordinata  con
          D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418.
             (c)  L'art.  9 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per
          l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento  dei
          trasporti  pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale
          per il  ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  e  per  gli
          investimenti   nel   settore),  come  modificato  dall'art.
          27-quater del D.L. 22 dicembre  1981,  n.    786,  aggiunto
          dalla  legge  di  conversione  26  febbraio 1982, n. 51, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  9.  -  E'  istituito,  a  partire  dall'esercizio
          finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo
          nazionale  per  il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
          aziende di trasporto pubbliche e private che  esercitano  i
          servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
             Il  fondo  viene dotato per il 1982 di un importo pari a
          quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle
          regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  direttamente  o
          indirettamente,  in  favore  delle  aziende di cui al primo
          comma e per le finalita' ivi considerate.
             Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione  del
          fondo  sara'  determinata,  con  apposita norma da inserire
          nella legge finanziaria, anche in relazione  all'incremento
          della  componente  prezzi  nella  variazione  del  prodotto
          interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi  nell'anno
          precedente  e  risultante  nella  relazione  generale sulla
          situazione economica del Paese.
             A partire  dall'anno  1982  le  erogazioni  spettanti  a
          ciascuna  regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge
          16 maggio 1970, n.  281, sono ridotte di un importo pari  a
          quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti
          del secondo comma.
             Agli  effetti  di quanto previsto dal secondo comma, gli
          enti  locali  dovranno  evidenziare   i   loro   interventi
          finanziari  nella  certificazione  da produrre al Ministero
          dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.  843
          (legge finanziaria).
             Le  regioni  comunicheranno  al Ministero dei trasporti,
          entro il 31  ottobre  1981,  l'importo  degli  stanziamenti
          previsti  nei  bilanci  di previsione dell'anno finanziario
          1981 per le finalita' di cui al primo comma.
             Il Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e d'intesa con la
          commissione consultiva interregionale di  cui  all'art.  13
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di
          ripartizione  del  fondo  tra le regioni, comprese quelle a
          statuto speciale, sulla base della dimensione  dei  servizi
          effettuati  e delle caratteristiche del territorio su cui i
          servizi  stessi  si  svolgono,  nonche'   del   progressivo
          conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
          aziende   come   previsto  dall'art.  6.  Il  Ministro  dei
          trasporti provvede altresi' alla  effettiva  corresponsione
          del fondo cosi' ripartito alle regioni.
             Le   regioni   a   loro  volta  assegnano  i  rispettivi
          finanziamenti agli enti o alle  aziende  di  trasporto  con
          riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
             Sara'  sentito,  altresi',  il  parere della commissione
          consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
          maggio 1970, n. 281, sui programmi  annuali  di  attuazione
          dei  piani  di risanamento tecnico-economico delle ferrovie
          in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n.  297.
          Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli
          di   bilancio  relativi  agli  interventi  a  favore  delle
          ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa
          legge, sia  intervenuta  la  delega  alle  regioni  di  cui
          all'art.  86 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616".
             (d) Il D.L. n. 345/1992, non  convertito  in  legge  per
          decorrenza  dei  termini  costituzionali,  recava:  "Misure
          urgenti in campo economico  e  sociale".  Si  trascrive  il
          testo  del relativo art. 9 (i cui effetti sono stati sanati
          dal comma 2 dell'art. 1  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto;  si veda al riguardo nell'avvertenza che
          precede il testo del decreto stesso):
             "Art.  9  (Finanziamento  dei  disavanzi  dei  trasporti
          pubblici  locali). - 1. I tesorieri delle regioni a statuto
          ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio  delle
          precette regioni sono autorizzati a concedere anticipazioni
          straordinarie  di  tesoreria  per  la  copertura del 65 per
          cento dei disavanzi di esercizio dei servizi  di  trasporto
          locali,  relativi  all'anno  1991,  risultanti  dai bilanci
          debitamente approvati secondo rispettivi ordinamenti e  con
          riferimento  alla  quota di disavanzo dei predetti enti. Le
          anticipazioni  sono  regolate  ad  un  tasso  di  interesse
          inferiore  di 0,25 punti rispetto a quello praticato per la
          migliore clientela e sono estinte,  entro  il  31  dicembre
          1992,  con i mutui che le regioni e gli enti locali possono
          assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalita'
          stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
             2. Il costo delle anticipazioni,  valutate  in  lire  80
          miliardi  per l'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio
          degli enti di cui al comma 1 ed e' rimborsato dal Ministero
          dei trasporti.
             3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo,   valutato  in  lire  80  miliardi,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1992-1994, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro     per    l'anno    1992,    al'uopo    utilizzando
          l'accantonamento  'Legge  quadro  per   l'ordinamento,   la
          ristrutturazione  e il potenziamento dei trasporti pubblici
          locali (rate ammortamento mutui)'".
             (e) L'art. 3 della legge n. 500/1992 (Legge  finanziaria
          1993) e' cosi' formulato:
             "Art. 3. - 1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il
          ripiano   dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di
          trasporto pubbliche  e  private  nelle  regioni  a  statuto
          ordinario   e'   confermato   nell'importo  di  lire  4.764
          miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'art. 4,  comma  1,
          della  legge  31  dicembre  1991,  n. 415, e confluisce nel
          fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio  1970,
          n.  281.  In  sede di prima applicazione le quote spettanti
          alle regioni sono determinate in applicazione di criteri  e
          modalita'  stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti
          di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita   la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
          sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
             2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma  1,
          e'  finanziato  per lire 531.771.982.000 mediante riduzione
          del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970,  n.
          281,  ai  sensi dell'art.  9 della legge 10 aprile 1981, n.
          151.
             3. Ai sensi delle disposizioni  di  cui  alla  legge  17
          maggio  1985, n. 210, e dei princi'pi di cui alla direttiva
          91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo
          sviluppo  delle  ferrovie  comunitarie,  in  relazione   ad
          operazioni   finanziarie  contratte  dall'impresa  Ferrovie
          dello Stato S.p.a. per la realizzazione di un programma  di
          investimenti   per   lo  sviluppo  e  ammodernamento  delle
          infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250  miliardi
          di  cui  lire 2.750 miliardi per l'alta velocita', lo Stato
          concorre all'aumento per pari importo del capitale  sociale
          dell'impresa  mediante versamento di cinque rate annuali di
          lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.
             4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello  Stato
          negli  oneri del fondo pensioni dell'impresa Ferrovie dello
          Stato S.p.a. e' determinato in lire 1.600 miliardi. Per  il
          medesimo  anno,  l'apporto  per  oneri di infrastrutture ai
          sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio del  4
          giugno  1970, e successive modificazioni, e' determinato in
          lire 1.500 miliardi.
             5. A decorrere dall'anno 1993, l'impresa Ferrovie  dello
          Stato  S.p.a. e' autorizzata a procedere a compensazioni ra
          le  poste  debitorie  verso  lo   Stato   per   trattamenti
          pensionistici   e  crediti  IVA,  nei  limiti  che  saranno
          accertati  con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro".
             (f)  Il  testo  dell'art.  8  della  legge  n.  281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  a
          statuto ordinario) e' il seguente:
             "Art.  8 (Partecipazione a gettito di imposte erariali).
          - Nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro   e'   istituito   un  fondo  il  cui  ammontare  e'
          commisurato  al  gettito  annuale  dei   seguenti   tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli   minerali,   loro  derivati  e  prodotti  analoghi  (a
          decorrere dall'anno 1993 la quota e' ridotta  al  3,10  per
          cento  dall'art.  4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992,
          n. 500, n.d.r.);
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d) il 75 per  cento  delle  imposte  di  fabbricazione
          sullo  zucchero;  sul glucosio, maltosio e analoghe materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi.
             Le  quote  suindicate  sono  commisurate   all'ammontare
          complessivo  dei  versamenti in conto competenza e residui,
          relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al netto  dei  rimborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
             Sono   riservati  allo  Stato  i  proventi  derivati  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di cui  sopra,  che  siano  disposte  successivamente  alla
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  quando  siano
          destinati per legge alla  copertura  di  nuove  o  maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
             La  percentuale  del  gettito  complessivo  del tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste dal precedente comma, e' determinata con la  legge
          di bilancio.
             Il  fondo  comune  e' ripartito fra le regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
               A)  per  i  sei  decimi,  in  proporzione diretta alla
          popolazione residente in ciascuna  regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi al  penultimo  anno  antecedente  a  quello  della
          devoluzione;
               B)   per   un   decimo  in  proporzione  diretta  alla
          superficie di ciascuna  regione,  quale  risulta  dai  dati
          ufficiali  dell'Istituto centrale di statistica relativi al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               C) per i  tre  decimi,  fra  le  regioni  in  base  ai
          seguenti requisiti:
                a)  tasso  di  emigrazione al di fuori del territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
                b) grado di  disoccupazione,  relativo  al  penultimo
          anno  antecedente a quello della devoluzione, quale risulta
          dal numero  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento
          appartenenti  alla  prima  e seconda classe, secondo i dati
          ufficiali  rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale;
                c)   carico  pro  capite  dell'imposta  complementare
          progressiva sul reddito complessivo  posta  in  riscossione
          mediante  ruoli  nel  penultimo  anno  antecedente a quello
          della  devoluzione,  quale  risulta  dai   dati   ufficiali
          pubblicati  dal  Ministero  delle finanze. Con l'entrata in
          vigore  dei  provvedimenti  di  attuazione  della   riforma
          tributaria,  il  carico  pro capite sara' riferito ad altra
          imposta corrispondente.
             La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
          tre  decimi  del  fondo  e'  fatta in ragione diretta della
          popolazione residente, quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno  antecedente  a  quello della ripartizione, nonche' in
          base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun  requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
             Al  pagamento  delle  somme  spettanti  alle regioni, il
          Ministero del tesoro provvede  bimestralmente  con  mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
            Con  successiva  legge, da emanarsi non appena l'Istituto
          centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i  dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e  comunque  non oltre due anni, saranno riveduti i criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di una perequazione in ragione  inversamente  proporzionale
          al reddito medio pro capite di ciascuna regione".