IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale e'
stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario in ingegneria informatica e automatica;
Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-1993,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1991, e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede la
trasformazione della scuola diretta a fini speciali di informatica
nel corrispondente corso di diploma universitario;
Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 16 settembre 1992;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e
modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli dal 160 al 172, relativi alla scuola diretta a fini
speciali di informatica sono soppressi, con il conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto, relativo alla
facolta' di ingegneria, con il conseguente scorrimento della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario in
ingegneria informatica e automatica.
DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA
Art. 116. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito il corso
di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica, di
durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
Tenuto conto di quanto previsto all'art. 11, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e dell'art.
8, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, lo svolgimento, per
tutta la durata degli studi o per uno o due anni di corso, di tali
corsi di diploma potra' essere effettuato con la collaborazione di
soggetti pubblici o privati o di loro consorzi, con i quali si siano
stipulate apposite convenzioni. Inoltre tale svolgimento potra'
essere attivato presso sedi decentrate, anche con iniziative di
didattica a distanza.
Il predetto corso di diploma e' raggruppato nel settore
dell'informazione.
L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di
accesso agli studi universitari.
Il numero degli iscrivibili viene stabilito annualmente dal senato
accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria, in
base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma
4, della legge n. 341/1990.
Ciascun corso di diploma puo' essere articolato in orientamenti
fissati dal consiglio di facolta' nel regolamento.
Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato
in ingegneria informatica e automatica".
Durante il triennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza
pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera,
preferibilmente la lingua inglese, superando una prova di
accertamento le cui modalita' verranno stabilite dal consiglio di
corso di diploma.
Art. 117 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Al
fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 116 e' dichiarato mutuamente affine a tutti i corsi
di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della
tabella XXIX, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186).
Il diploma universitario in ingegneria informatica e automatica e'
strettamente affine al corso di laurea in ingegneria informatica.
Nei passaggi da corso di diploma a corso di laurea, il criterio
generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito
positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro
validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
Il consiglio di facolta' indichera' eventuali norme specifiche per
il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base
dei quali il competente consiglio dei corsi di laurea e diploma
delibereranno l'anno di corso di laurea cui i richiedenti saranno
ammessi, il piano degli insegnamenti da seguire e degli esami da
superare per il raggiungimento del titolo richiesto.
In particolare il consiglio dei corsi di laurea e di diploma potra'
riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito
positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole
corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di
laurea; il consiglio dei corsi di laurea e di diploma indichera',
inoltre, gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente
istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al
corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli
insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli
insegnamenti specifici del corso di laurea.
Il consiglio dei corsi indichera', inoltre, l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario,
sara' di regola il terzo.
Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma
universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma
universitario, sempre della facolta' di ingegneria, il competente
consiglio dei corsi di laurea e di diploma riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della
formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed
indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
Particolare attenzione sara' rivolta dalle facolta' sia agli
studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a
coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che
volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.
La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un
proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti
sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri
del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di
quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i
piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il
proseguimento degli studi.
Art. 118 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli
studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata in
tre anni.
Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della
facolta'.
Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno 2100 ore,
di cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o di
tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata
ai diversi moduli di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di
tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno
dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso
qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano
stipulate apposite convenzioni o, in mancanza di queste, con accordi
bilaterali. L'attivita' di tirocinio potra' essere ritenuta
equivalente dal consiglio dei corsi di diploma, al massimo a due dei
trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.
L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo
didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni,
esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il
diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito
positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi,
con modalita' di esame stabilite dai consigli di facolta'.
Tali insegnamenti potranno essere costituiti da un singolo modulo e
dalla integrazione di piu' moduli anche appartenenti a gruppi
concorsuali diversi o frazioni di modulo sino ad un massimo di due,
uno o due moduli potranno essere sostituiti su conforme delibera del
competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma, dall'attivita'
di tirocinio.
La facolta' nello stabilire le prove di valutazione della
preparazione degli studenti ricorrera' a criteri di continuita' e di
accorpamento, relativo anche a tutti i moduli di un ciclo didattico
in modo da limitare il numero degli esami.
L'art. 121 riporta per ciascun corso di diploma universitario il
numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da
includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta'
all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di
cui all'art. 295 del testo unico, completera' le indicazioni, fino ad
un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti
obiettivi didattico-formativi, tenuto conto dei regolamenti didattici
di ateneo e di facolta', e su proposte del competente consiglio dei
corsi di diploma.
L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad
accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
Art. 119 (Regolamento dei corsi di diploma universitario). - I
consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con
apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di
Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in
accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n.
341/1990.
In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli
insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi
della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1989, di cui alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989, e successive
modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico
del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre
aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La
denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici
appartenenti a gruppi concorsuali diversi, sara' diversa da quelle
riportate nei gruppi stessi.
Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad
insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
Art. 120 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta'
ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo
ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento a professore
di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace
attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la
singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti
non superiore, di norma, alle cento unita'.
Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare
a professori a contratto, con le modalita' previste negli statuti
delle singole universita'.
Art. 121 (Formulazione dei curricula). - I curricula dei diplomi
universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo
didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati i gruppi di dis-
cipline con il relativo numero di moduli didattici obbligatori per il
corso di diploma.
Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a
costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria;
nella tabella B i moduli didattici caratterizzanti i tre settori
dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella
tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi
di diploma.
Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella D insieme con la
tabella A indica l'orientamento didattico complessivo.
Gli insegnamenti dei rimanenti moduli didattici necessari per
completare il numero di trenta sono tratti dai raggruppamenti
disciplinari elencati nella tabella F del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale del
10 agosto 1989 e successive modificazioni.