In  adempimento  a  quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1704,  si approvano le prescrizioni per il trasporto per via aerea di
materie radioattive e fissili.
   La circolare n. 307391/30 in data 26 marzo 1982, e' abrogata.
                                                  Il Ministro: TESINI
                               PREMESSA

   1. - Le presenti disposizioni nazionali per la sicurezza del
   trasporto  aereo di materiale radioattivo, sono basate su principi
   tecnici  di  riferimento  (raccomandazioni)  emessi  dalla Agenzia
   Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) con la pubblicazione:
   "REGULATIONS  FOR  THE  SAFE  TRANSPORT  OF  RADIOACTIVE MATERIAL,
   SAFETY SERIES N. 6, 1985 EDITION (AS AMENDED 1990).
2. - La suddetta regolamentazione AIEA, costituisce inoltre, il
   supporto   per  la  sezione  relativa  alla  Classe  7  (Materiale
   radioattivo) del Regolamento Internazionale per il Trasporto Aereo
   di  Materie Pericolose, "TECNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANS-
   PORT  OF  DANGEROUS  GOODS  BY  AIR"  ICAO-EDITION  1991/92,  come
   allegato all'ANNESSO 18 dell'ICAO.
3. - Nel seguito, le citate regolamentazioni, saranno indicate
   esclusivamente con AIEA e ICAO.
   Per  quanto  riguarda  i  riferimenti riportati sul margine destro
   delle  presenti  disposizioni  si  precisa  che  essi  indicano  i
   rispettivi articoli o paragrafi delle normative seguenti:
   -  ove  e'  citato  (Circ.     ), si intende la Circolare 26 marzo
   1982, n. 307391/30 del Ministero dei Trasporti;
   -  ove  e'  citato  un  riferimento  del tipo (  ;  ,  ,  .  ), si
   intende la normativa ICAO di cui al predente punto 2.;
   - ove e' citato un numero intero di tre cifre (   ), si intende la
   normativa AIEA di cui al precedente punto 1. .
4. - Per gli scopi delle presenti disposizioni, si e' ritenuto
   opportuno  omettere il dettaglio di tutte le istruzioni specifiche
   aventi carattere prettamente tecnico, come ad esempio i criteri di
   progettazione  e  di  prova  degli imballaggi e dei colli, e per i
   quali   nel   seguito,   ove   necessario,  sara'  fatto  espresso
   riferimento, citando le rispettive Parti delle Istruzioni Tecniche
   dell'Annesso 18 dell'ICAO o i rispettivi paragrafi della AIEA.
   Tali  istruzioni  specifiche  sono  identiche  per tutti i modi di
   trasporto,  e sono emanate tramite il D.M. 22.2.1990, - pubblicato
   sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990 - di allineamento
   delle norme nazionali a quelle internazionali dell'Accordo europeo
   relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
   (A.D.R.)  concluso  a  Ginevra il 30 settembre 1957 e recepito con
   legge  n. 1839 del 12 agosto 1962, Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23
   gennaio 1963).
5. - Le SCHEDE contenute nella Sezione VI sono tratte dalla
   pubblicazione della AIEA, SAFETY GUIDES 'SCHEDULES OF REQUIREMENTS
   FOR  THE  TRANSPORT  OF  SPECIFIED  TYPES  OF RADIOACTIVE MATERIAL
   CONSIGNEMENTS, AS AMENDED 1990" Ed. 1990.