Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio  1963,  n. 930, esaminata la domanda intesa ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  "Ischia",  riconosciuta  con
decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  marzo  1966  (Gazzetta
Ufficiale  n.  112  del 9 maggio 1966), propone il riconoscimento del
disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                           _______________
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
         della denominazione di origine controllata "Ischia"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Ischia" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione.
   La   denominazione   "Ischia"   puo'   essere  accompagnata  dalla
indicazione di una delle sottozone, a condizione  che  i  vini  cosi'
designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano
ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.