Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Ischia", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 9 maggio 1966), propone il riconoscimento del disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. _______________ Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Ischia" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Ischia" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione "Ischia" puo' essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone, a condizione che i vini cosi' designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.