IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note del presidente della corte di appello di Milano n. 11409/UG in data 18 dicembre 1992, n. 709/92 del presidente del tribunale di Pavia in data 30 novembre 1992 con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pavia non e' stato in grado di funzionare il giorno 23 settembre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pavia il giorno 23 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 10 febbraio 1993 Il Ministro: MARTELLI