IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Viste  le  domande  in  data  25  giugno  1992  e 1› settembre 1992
presentate  dalla  Helvetia  vita  -  Compagnia   italo-svizzera   di
assicurazioni  sulla  vita  S.p.a.,  con  sede  in  Milano, intesa ad
ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita  e
delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;
  Vista  la  nota  n.  224317  del  13  novembre  1992  con  la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia  vita
-  Compagnia  italo-svizzera  di assicurazioni sulla vita S.p.a., con
sede in Milano:
   1) tariffe di assicurazione, denominate "investire in cultura",  a
capitale rivalutabile a premio annuo costante, con prestazione sia in
caso  di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento
del diploma di maturita' nel numero di anni  previsto  dal  corso  di
studio.  Le  tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso
di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno
solare successivo a quello di scadenza  della  durata  del  corso  di
laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe
di cui al precedente punto 1);
   3)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  delle  tariffe,  regolanti  la riduzione del premio, da
applicare a  contratti  emessi  nelle  forme  tariffarie  di  cui  al
precedente   punto   1)  allorquando  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO