IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  domanda  in  data  30  luglio  1992  e   le   successive
modificazioni  presentate  dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in
Roma,  intesa  ad  ottenere  l'approvazione   di   due   tariffe   di
assicurazione  sulla  vita  e  delle  relative condizioni speciali di
polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;
  Vista la nota n. 224147 del 6 novembre 1992 con la quale l'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative condizioni speciali di polizza,  presentate  dalla  Montepaschi
vita S.p.a., con sede in Roma:
   1)  tariffe  di assicurazione denominate "investire in cultura", a
premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a
scadenza ed aggiuntiva nel  caso  di  conseguimento  del  diploma  di
maturita' nel numero di anni previsto dal corso di studio. Le tariffe
prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del
diploma  di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a
quello di  scadenza  della  durata  del  corso  di  laurea  prescelto
(tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe
di cui al precedente punto 1);
   3)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  delle  tariffe,  regolanti  la riduzione del premio, da
applicare a  contratti  emessi  nelle  forme  tariffarie  di  cui  al
precedente   punto   1)  allorquando  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO