IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 6 della legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo; Visto l'art. 11, comma 1- bis, del menzionato decreto-legge n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa e arti o professioni; Visto l'art. 11- bis del menzionato decreto-legge n. 384 del 1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo per il periodo di imposta relativo al 1992; Vista la nota 3 della tabella A allegata al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992, la quale stabilisce che le professioni e le attivita' per le quali e' richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura devono essere individuate con decreto del Ministro delle finanze; Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo diretto lavorativo e' determinato in base all'importo indicato nella categoria V della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 per i seguenti soggetti: a) esercenti arti e professioni che impiegano beni strumentali il cui costo complessivo e' superiore a lire 300 milioni; b) soggetti che svolgono le professioni di cui alla categoria IV della predetta tabella A che esercitano l'attivita' professionale da almeno quindici anni e che nel periodo d'imposta impiegano beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire; c) soggetti che esercitano le attivita' di cui alla categoria III della predetta tabella A che svolgono le attivita' medesime da almeno venti anni e che nel periodo d'imposta impiegano beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire. 2. Il contributo diretto lavorativo e' in ogni caso quello indicato nella categoria V della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992 per i seguenti soggetti che abbiano iniziato l'attivita' e conseguito la specializzazione da almeno sette anni: a) notai; b) agenti e commissionari di borsa; c) medici che hanno conseguito specializzazioni presso universita' statali e universita' libere della Repubblica nonche' esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409. Ai fini del computo del periodo di esercizio dell'attivita' o di conseguimento della specializzazione di cui al presente comma, le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero. 3. Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali: va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire; non deve tenersi conto del costo dei beni immobili; le spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente al'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorche' non scaduti, compreso il prezzo del riscatto, va diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attivita'. 4. Per le societa' semplici e per le associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai beni strumentali di ciascun socio o associato. Il costo dei beni strumentali della societa' o associazione va diviso per il numero dei soci o associati ed attribuito in parti uguali a ciascuno di essi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1993 Il Ministro: GORIA