IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2543 del codice civile come modificato dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che consente all'autorita' governativa di vigilanza sulle societa' cooperative, in caso di irregolare funzionamento delle stesse, di affidarne la gestione ad un commissario governativo ed, ove l'importanza dell'ente lo richieda, ad un vice-commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento; Attesa la necessita' di stabilire i compensi da corrispondere al commissario e all'eventuale vice-commissario; Ritenuto opportuno definire i criteri per la determinazione dei predetti compensi che gravano sul bilancio dell'ente cooperativo commissariato; Decreta: Il compenso che compete al commissario governativo, in relazione all'attivita' svolta, e' determinato in base al criterio, a lui piu' favorevole, fra quelli di seguito elencati: Criterio A: compenso uguale a quello mensile lordo spettante, al momento del commissariamento, al presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa. Criterio B: in base all'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento: fino a 500 milioni: L. 500.000 lorde mensili; oltre i 500 milioni fino a 3 miliardi: L. 1.000.000 lorde mensili; oltre i 3 miliardi fino a 10 miliardi: L. 1.500.000 lorde mensili; oltre i 10 miliardi fino a 20 miliardi: L. 2.000.000 lorde mensili; oltre i 20 miliardi fino a 30 miliardi: L. 2.500.000 lorde mensili; oltre i 30 miliardi: L. 3.000.000 lorde mensili. Criterio C: in base al numero dei soci regolarmente iscritti nel relativo libro alla data del commissariamento. Nei consorzi di cooperative si sommano i soci delle singole cooper- ative aderenti al consorzio: fino a 50 soci: L. 500.000 lorde mensili; da 51 a 100 soci: L. 1.000.000 lorde mensili; da 101 a 500 soci: L. 2.000.000 lorde mensili; da 501 a 1000 soci: L. 2.500.000 lorde mensili; oltre i 1000 soci: L. 3.000.000 lorde mensili. Il compenso del commissario, determinato nel suo calcolo di base nei modi di cui sopra, potra' essere aumentato ovvero diminuito fino alla percentuale massima del 30% tenuto conto dell'attivita' svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico. La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in base ai criteri precedenti avverra' solo ad incarico concluso. In caso di proroga dell'incarico il commissario puo' ottenere anticipazioni sul presunto compenso finale alla scadenza del primo periodo di nomina. Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice-commissario allo stesso spettera' un compenso pari a quello stabilito per il commissario diminuito in misura non inferiore al 40% e non superiore al 70% in base all'attivita' realmente espletata. Roma, 15 febbraio 1993 Il Ministro: CRISTOFORI