IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315, recante norme per la riorganizzazione della
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  12  febbraio  1992  e  le  successive
integrazioni e modificazioni con le quali la  Assiba  -  Societa'  di
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione
ad   esercitare,   nel   territorio   della  Repubblica,  l'attivita'
assicurativa nei rami I e V di cui al punto A) della tabella allegata
alla legge n. 742 del 22  ottobre  1986,  nonche'  l'approvazione  di
tariffe  di  assicurazione  sulla vita e delle relative condizioni di
polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera n.  224124  del  5  novembre  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  sulla  domanda  di autorizzazione presentata dall'impresa
anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1993;
  Vista la lettera n. 224522  del  30  novembre  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  alla  approvazione  delle  tariffe  e delle condizioni di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
  Considerato che la Assicurazioni generali S.p.a.,  in  qualita'  di
azionista  di  maggioranza  della  Assiba assicurazioni S.p.a., si e'
impegnata   a   non   procedere   all'alienazione    della    propria
partecipazione di controllo nel primo triennio di attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Assiba  - Societa' di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,
e'  autorizzata  ad  esercitare,  nel  territorio  della  Repubblica,
l'attivita'  assicurativa  nei  rami  I  e V di cui al punto A) della
tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  La Assicurazioni generali S.p.a. potra'  procedere  all'alienazione
della  propria  partecipazione  di  controllo,  nel primo triennio di
attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP  ai  sensi  dell'art.  24
della legge 9 gennaio 1991, n. 20.