IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera della giunta municipale di Capri, in data 14 dicembre 1992, n. 712; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 11 gennaio 1993, n. 6; Vista la delibera dell'azienda di cura soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 21 novembre 1992, n. 078; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1992, n. 013292/Gab/Econ; Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione; Visto la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 14 dicembre 1992, n. 1213-TI/40; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 10 marzo 1993 al 30 ottobre 1993 e' vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.